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24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7521)
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1)
Pubblicato nella G.U. 15 novembre 1976, n. 304.

TITOLO I

Art. 1              delibera sentenza

(1)  La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

(2)  Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia.2) 

(3)  Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal Commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.2) 

(4)  L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'articolo 4 e non alla funzione ricoperta.3) 

(5)  Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per I'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.3) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia - personale assunto nel contingente bilingue - trasferimento di militare della G. di Finanza per esigenze di servizio - occorre esauriente motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 27.06.1998 - Personale non direttivo dell'Amministrazione civile dell'Interno - questura ed uffici di P.S. Bilinguismo - applicabilità anche nei rapporti con uffici di P.S.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 19.06.1998 - Bilinguismo - Provincia è legittimata a impugnare atti amministrativi statali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988 - Determinazione del contingente di personale bilingue per uffici statali aventi competenza territoriale regionale - Applicazione del requisito del bilinguismo nel momento dell´effettiva assegnazione del personale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988 - Intesa sul contingente di personale bilingue della Corte di appello di Trento - Facoltà di sostenere le prove di esame anche in lingua tedesca
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983 - Requisito di bilinguismo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie - Legittimità costituzionale.
2)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.
3)
I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 22 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 2   delibera sentenza

(1)  Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.4) 

(2)  I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

(3)  Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

(4)  La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 3  delibera sentenza

(1)  L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

(2)  Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonché  le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 5)

(3)  Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

(4)  Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 6)

(5)  Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame. 7)

(6)  I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 8)

(7)  La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonché  l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 9)

(8)  La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

(9)  L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.10) 

(9-bis)  Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 11)

(9-ter)  Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 12)

(9-quater)  I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). Costituiscono altresì attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), è inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato è in possesso di uno dei predetti titoli di studio. 13)

(9-quinquies)  Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco. 14)

(9-sexies)  Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 15)

(9-septies)  I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine. 16)

massimeDelibera 7 marzo 2023, n. 183 - Esami di bi- e trilinguismo: Criteri per la valutazione e l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina
massimeDelibera 10 ottobre 2017, n. 1068 - Equiparazione dei titoli di studio con l'attestato di trillinguismo
massimeDelibera 24 gennaio 2017, n. 56 - Criteri per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina - intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano - Codice etico-comportamentale per gli operatori conivolti nell'espletamento degli esami di bi- e trilinguismo
massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1386 - Criteri per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca - intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 703 - Esame di bilinguismo: approvazione del progetto per l'allineamento dell'esame monolingue di cui all'art. 3 comma 9-bis DPR n. 752/1976 - intesa con il Commissariato del Governo
massimeDelibera 1 aprile 2014, n. 361 - Equiparazione di titoli di studio con l'attestato di bilinguismo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004 - Dipendenti I.N.P.S. - concorsi interni - controversia per violazione norme di attuazione dello Statuto - giurisdizione amministrativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle deliberazioni del comitato d'intesa
5)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
6)
L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
7)
L'art. 3, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
8)
L'art. 3, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
9)
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
10)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
11)
L'art. 3, comma 9-bis è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
12)
L'art. 3, comma, 9-ter è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.
13)
L'art. 3, comma 9-quater è stato aggiunto dall'art. 1 del  D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, e successivamente così integrato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
14)
L'art. 3, comma, 9-quinquies è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
15)
L'art. 3, comma, 9-sexies è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.
16)
L'art. 3, comma 9-septies è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

Art. 4         delibera sentenza

(1) 17) 

(2)  Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2. 18)

(3)  Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

  1. licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
  2. diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
  3. diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
  4. diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 19)

(4)  Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di età. 20) 

(5)   21)

(6)  La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.  22)

(7)  Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.23) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia - personale assunto nel contingente bilingue - trasferimento di militare della G. di Finanza per esigenze di servizio - occorre esauriente motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003 - Pubblico impiego - concorso interno - valutabilità attestati di bilinguismo - giurisdizione Giudice amministrativo - interesse all'impugnativa della Provincia autonoma di Bolzano - attestato di bilinguismo deve essere conforme alle decisioni del comitato d'intesa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle deliberazioni del comitato d'intesa
17)
L'art. 4, comma 1, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
18)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
19)
L'art. 4, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
20)
L'art. 4, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; vedi l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
21)
L'art. 4, comma 5, è stato soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.
22)
L'art. 4, comma 6, è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; vedi l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.
23)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 524) 

24)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 5-bis

(1)  In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di "operaio qualificato", "operaio specializzato" e "operatore trasporti" di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di "autista".

(2)  Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del Commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvederà all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

(3)  Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili può essere disposta con decreto del Presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.25) 

25)
L'art. 5-bis è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 6

(1) 26) 

(2)  Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.27) 

(3)  Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retributivo per esami e il trattamento economico di missione.28) 

26)
L'art. 6, comma 1, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.
27)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
28)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 7   delibera sentenza

(1)  Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il Commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.29) 

(2)  Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge fra il Commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.30) 

(3)  Le spese fanno carico per metà alla provincia di Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4)  Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.

(5)  Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.

(6)  La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.31) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004 - Dipendenti I.N.P.S. - concorsi interni - controversia per violazione norme di attuazione dello Statuto - giurisdizione amministrativa
29)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
30)
Il comma 2 è stato inserito dall'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.
31)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

TITOLO II

Art. 8         delibera sentenza

(1)  Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

(2)  I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.32) 

(3)  I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.33) 

(4)  I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000 - Servizio sanitario provinciale - personale - proporzionale linguistica - dirigenti - carattere eccezionale dell'assegnazione a candidati di gruppo linguistico diverso da quello riservatario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997 - Impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'interno - riserva proporzionale - obbligo del bilinguismo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993 - Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e trasferimento del personale alle dipendenze di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991 - Rideterminazione delle piante organiche delle direzioni compartimentali del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990 - Nuove piante organiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988 - Applicazione della proporzionale etnica nell'ente Ferrovie dello Stato
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988 - Assunzione straordinaria di personale - Attuazione della proporzionale etnica con l´immissione in ruolo
32)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.
33)
Il comma 3 è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 9    delibera sentenza

(1)  Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.34) 

(2)  I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.35) 

(3)  Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.35) 

(4)  Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

(5)  Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente articolo 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

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34)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 8 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.
35)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 10

(1)  L'avanzamento in carriera nei ruoli locali comporta di diritto la riduzione di altrettanti posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli generali. Ove questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il predetto avanzamento e la conseguente riduzione dei ruoli medesimi hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 11

(1)  È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.36) 

(2)  I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.

(3)  In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.

36)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 12   delibera sentenza

(1)  Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano. 37)

(2)  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.

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37)
L'art. 12, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 170.

Art. 12-bis

(1)  Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.38) 

38)
L'art. 21-bis è stato inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 13     delibera sentenza

(1)  Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.39) 

(2)  Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.39) 

(3)  Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il Commissario del Governo determina d'intesa con la Provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.39) 

(4)  In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il Commissario del Governo e la Provincia di Bolzano, salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa è rappresentata da tre membri del Consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.40) 

(5)  Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

(6)  Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.41) 

(7)  Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il Commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.42) 

(8)  Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.42) 

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39)
I commi 1, 2, e 3 sono stati sostituiti dall'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.
40)
Il comma 4 è stato inserito dall'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
41)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.
42)
I commi 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 9 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 13-bis    delibera sentenza

(1)  Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

(2)  Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

(3)  Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

(4)  La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la Provincia.43) 

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43)
L'art. 13-bis è stato inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 13-ter

(1)  Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.44) 

44)
L'art. 13-ter è stato inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 14   

(1)  Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22 le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in Provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

(2)  Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente.45) 

45)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 11 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 15

(1)  Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del Commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22.

(2)  I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.46) 

(3)  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'articolo 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

(4)  Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

46)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 10 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 16   delibera sentenza

(1)  I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità, si terrà conto nei riparti dei successivi concorsi.

(2)  La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 al quale si applicano, altresì, le norme di cui al titolo I del presente decreto.

(3)  Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990 - Nuove piante organiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette

Art. 17

(1)  Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

(2)  Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.

Art. 18      delibera sentenza

(1)  Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi. 47)

(2)  La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica. 48)

(3)  Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorché  apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

(4)  Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, né  l'articolo 321 del medesimo codice.

(5)  La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

(6)  Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

(7)  Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il Presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al Presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.49) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999 - Conferimento di supplenze a personale docente - appartenenza a gruppo linguistico - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in contrasto con precedente dichiarazione - irrilevanza
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987 - Ripartizione delle provvidenze in materia di edilizia sociale in proporzione al fabbisogno dei gruppi linguistici
47)
L'art. 18, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
48)
L'art. 18, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
49)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99; vedi anche l'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99;
si riproducono, di seguito, i fac-simile dei moduli allegati al D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253:
   
vedi anche l' art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 11:

Art. 2 (Disposizione transitoria)

(1)  Il foglio A/1 compilato in relazione al quattordicesimo censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, già trasmesso dal rilevatore al Tribunale competente, viene a cura dell'ufficio medesimo trasmesso al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano o al comune di residenza del dichiarante, a tal fine interpellato dal comune di residenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'interpellato non sceglie nei sessanta giorni successivi alla richiesta, il foglio A/1 è trasmesso al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia e alle relative certificazioni ai sensi del presente decreto.

Art. 19

(1)  Il Commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22 e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

Art. 20    delibera sentenza

(1)  Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.  Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati. 50)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988 - Determinazione del contingente di personale bilingue per uffici statali aventi competenza territoriale regionale - Applicazione del requisito del bilinguismo nel momento dell´effettiva assegnazione del personale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988 - Intesa sul contingente di personale bilingue della Corte di appello di Trento - Facoltà di sostenere le prove di esame anche in lingua tedesca
50)
L'art. 20, comma 1, è stato così integrato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65. Vedi anche l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.

Art. 20-bis

(1)  In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto.51) 

51)
L'art. 20-bis è stato inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 20-ter     

(1)  Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

(2)  Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica.  52)

(3)  Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all’atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l’appartenenza o l’aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell’autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d’ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell’appartenenza o dell’aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti.

Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l’autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.  Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo 53)

(4)  Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

(5)  I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato. 54)

(6)  Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

(7)  Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.55) 

(7-bis)  Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

  1. dai cittadini anche di altro Stato dell’Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
  2. dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5. 56)

52)
L'art. 20-ter, comma 2 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75, e successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
53)
L'art. 20-ter, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75, e successivamente dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.
54)
L'art. 20-ter, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.
55)
L'art. 20-ter è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99.
56)
L'art. 20-ter, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.

Art. 21

(1)  Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

(2)  Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà per quanto possibile, lo stesso criterio.

(3)  I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 13:

  1. magistrati ordinari od amministrativi;
  2. docenti universitari o di scuola media superiore;
  3. dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 57)

(4)  L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.

(5)  Presiede la commissione, senza voto determinante il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.58) 

57)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.
58)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 22   delibera sentenza

(1)  Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal Commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

(2)  Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.

(3)  Il Presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

(4)  Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.59) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997 - Norme di attuazione: non possono essere modificate con legge ordinaria - personale statale: componenti del consiglio di amministrazione dei ruoli locali
59)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

Art. 23

(1)  Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal Commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal Commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). II collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti; è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.

(2)  Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.60) 

60)
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 24

(1)  Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'articolo 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

(2)  L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al Commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

(3)  I controlli preventivi sui provvedimenti del Commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.61) 

61)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 25

(1)  Ove nei ruoli locali di cui all'articolo 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2)  Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26   delibera sentenza

(1)  Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.62) 

(2)  Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22 del presente decreto.63) 

(3)  Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.63) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994 - Modifiche alle tabelle organiche degli uffici siti nella Provincia di Bolzano - Divergenza sostanziale tra il teso definitivo del decreto legislativo ed il testo approvato in precedenza dalla commissione paritetica
62)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.
63)
Vedi l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113.
Viene qui riportato il testo originario del comma 2, essendo state dichiarate costituzionalmente illegittime le modifiche allo stesso apportate con l'art. 2 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291, ed avendo il successivo articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113, abrogato le modifiche introdotte dal D.Lgs. 11 luglio 1996, n. 445.

Art. 27

(1)  La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.64) 

(2)  Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

64)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 14 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 28

(1)  Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP.65) 

(2)  I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 nonché 24 allegate al presente decreto.66) 

65)
L'espressione INPDAP è stata soppressa ai sensi di quanto disposto dal comma 19 dell'art. 32-quater del presente decreto, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.
66)
L'art. 28 è stato modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 29

(1)  Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL, dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

(2)  Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 22, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL, sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vicepresidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'articolo 22 e relativa norma transitoria.

(3)  Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

(4)  La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

(5)  Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

(6)  La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

(7)  La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'articolo 101 del vigente regolamento per il personale dell'INPS e di cui all'articolo 29-bis del vigente regolamento per il personale dell'INAIL, ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

(8)  Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.

Art. 30

(1)  I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

(2)  Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 31

(1)  Fermo restando anche nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP65)  il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.67) 

65)
L'espressione INPDAP è stata soppressa ai sensi di quanto disposto dal comma 19 dell'art. 32-quater del presente decreto, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.
67)
L'art. 31 è stato modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32

(1)  Per consentire l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'INAIL, nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

Art. 32-bis     

(1)  Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(2)  Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

(3)  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre province ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

(4)  Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

(5)  Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

(6)  L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

(7)  Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni,  ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali. 68)

(8)  Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

(9)  Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.

(10)  L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

(11)  Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.

(12)  Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.A. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

(13)  Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

(14)  Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nel l'applicazione delle predette riserve proporzionali.69) 

68)
L'art. 32-bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65
69)
L'art. 32-bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32-ter     delibera sentenza

(1)  Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.70) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa - toponomastica comunale - atti lesivi del principio di parità fra gruppi linguistici - legittimazione processuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
70)
L'art. 32-ter è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32-quater      delibera sentenza

(1)  Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

(2)  Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

(3)  Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

(4)  Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

(5)  Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

(6)  Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

(7)  Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

(8)  L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

(9)  Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi dell'art. 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali. 71)

(10)  Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

(11)  Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

(12)  L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

(13)  Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

(14)  Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

(15)  Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

(16)  Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

(17)  Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.

(18)  Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

(19)  Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.72) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
71)
L'art. 32-quater, comma 9, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.
72)
L'art. 32-quater è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 32-quinquies

(1)  È istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

(2)  Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

(3)  Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.73) 

73)
L'art. 32-quinquies è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.
Vedi anche l' art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272:

(2)  Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, fino all' inquadramento dei dirigenti nel ruolo delle agenzie medesime gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell' agenzia, sentito il Comitato di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 32-sexies

(1)  Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e del bilinguismo.74) 

74)
L'art. 32-sexies è stato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

TITOLO III
Disposizioni per la magistratura

Art. 33   delibera sentenza

(1)  I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988 - Assunzione straordinaria di personale - Attuazione della proporzionale etnica con l´immissione in ruolo

Art. 34   delibera sentenza

(1)  La ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto.

(2)  Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione, si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989 - Modifica della pianta organica degli uffici giudiziari - Applicazione della proporzionale etnica

Art. 35

(1)  Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del presente decreto.

(2)  La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

(3)  L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

(4)  Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

(5)  Le prove di concorso si svolgono a Roma.75) 

75)
L'art. 35 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

Art. 36

(1)  Le prove di concorso per i posti di cui all'articolo 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 37  

(1)  La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

(2)  Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

(3)  L'applicazione non può superare la durata di un anno.

Art. 38   delibera sentenza

(1)  Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.

(2)  Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.

(3)  I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.76) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 luglio 2002, n. 372 - Trasferimento di magistrati reclutati mediante concorso speciale
76)
L'art. 38 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 39

(1)  Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

(2)  Si applica, altresì, ai magistrati l'articolo 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "Commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

(3)  Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'articolo 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'articolo 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino Ufficiale di cui al citato articolo 42.77) 

77)
L'art. 39 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

Art. 40

(1)  I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

Art. 41

(1)  I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di età, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

Art. 41-bis

(1)  Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito seconda le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

(2)  Le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

(3)  Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui a comma 1. Detti componenti non possono in ogni caso continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

(4)  Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

(5)  Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto; detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

(6)  È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in Provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.78) 

78)
L'art. 41-bis è stato inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Norme finali e transitorie

Art. 42

(1)  I decreti del Commissario del Governo previsti nel presente decreto nonché i provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 2 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

(2)  Del decreto di cui all'articolo 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(3)  L'ufficio unico di cui all'articolo 24 cura la pubblicazione di un Bollettino Ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere, altresì pubblicati annualmente i ruoli di anzianità dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'articolo 8 del presente decreto nonché un estratto dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'articolo 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

Art. 43      delibera sentenza

(1)  Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(2)  Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro è il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.79) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349 - Segretario comunale - nomina in seguito a concorso pubblico - impugnazione - atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici - competenza del giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005 - Dipendenti I.N.P.S. - concorsi interni - incarichi di coordinamento -giurisdizione giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003 - Pubblico impiego - concorso interno - valutabilità attestati di bilinguismo - giurisdizione Giudice amministrativo - interesse all'impugnativa della Provincia autonoma di Bolzano - attestato di bilinguismo deve essere conforme alle decisioni del comitato d'intesa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
79)
L'art. 43 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 44

(1)  Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'articolo 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

Art. 45

(1)  Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

Art. 46   delibera sentenza

(1)  Le quote di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

(2)  Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'articolo 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente articolo 16.

(3)  Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 17 del presente decreto.80) 

(4)  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

(5)  Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

(6)  Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, si avvale anche del disposto dell'articolo 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

(7)  Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985 - Norme di attuazione in materia di bilinguismo - Emanazione oltre il termine biennale
80)
Il comma 3 è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 22 ottobre 1981, n. 760.

Art. 47

(1)  Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.

(2)  Nell'ambito delle intese di cui all'articolo 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

(3)  Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'articolo 23.

(4)  Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente articolo 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

(5)  La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 35, primo comma, del presente decreto.81) 

81)
L'art. 47 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, e dall'art. 3 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Art. 48

(1)  Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'articolo 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente articolo 46.

(2)  Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 13, informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.

Art. 48-bis

(1)  Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'articolo 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del Commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al Commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al Commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.82) 

(2)  Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.82) 

82)
L'art. 48-bis è stato inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354; il comma 2 è stato successivamente aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

Art. 48-ter

(1)  Fermo restando quanto disposto dal l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

(2)  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

(3)  La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.83) 

83)
L'art. 48-ter è stato inserito dall'art. 28 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 49

(1)  Alle spese recate dagli articoli 6 e 7, primo comma, si prevede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

(2)  Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.

(3)  Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 184)

84)
La tabella 1 è stata soppressa dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511.

Tabella 285)

 

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Archivio di Stato

Cat.

Qualifica

Posti

VIII

Archivista di Stato ricercatore storico scientifico

(256)

2

VII

Collaboratore amministrativo

(2)

1

VII

Archivista di Stato

(257)

1

VII

Assistente tecnico

(188)

2

V

Operatore amministrativo

(4)

1

IV

Fotografo editoriale

(124)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

3

 

Totale

 

11

85)
La tabella 2 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 1).

Tabella 386)

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Intendenza di Finanza

Cat.

Qualifica

Posti

 

Dirigente superiore

 

1

 

Primo dirigente

 

2

IX

Direttore tributario

(234/A)

4

VIII

Funzionario tributario  

(234)

6

VIII

Funzionario amministrativo contabile

(13)

2

VIII

Revisore interprete traduttore  

(32)

1

VII

Collaboratore tributario

(235)

10

VII

Traduttore interprete

(33)

3

VII

Collaboratore amministrativo contabile

(14)

2

VI

Assistente tributario

(236)

22

VI

Ragioniere

(15)

4

VI

Assistente linguistico

(34)

4

V

Operatore tributario

(237)

14

IV

Coadiutore

(5)

18

IV

Addetto ai servizi di portierato e custodia

(22)

2

IV

Autista meccanico

(11)

1

III

Conducente automezzi

(10)

2

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

8

 

Totale

 

106

86)
La tabella 3 è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 7).

Tabella 487)

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio Tecnico Erariale

Cat.

Qualifica

Posti

 

Primo dirigente

 

1

VIII

Ingegnere direttore

(224)

2

VIII

Funzionario tributario  

(234)

2

VII

Capo tecnico

(203)

4

VII

Collaboratore tributario

(235)

2

VI

Assistente tecnico

(188)

2

VI

Assistente tributario

(236)

2

V

Disegnatore specializzato

(207)

10

V

Motorista meccanico specializzato

(36)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

5

 

Totale

 

31

87)
La tabella 4 è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 8).

Tabella 588)    delibera sentenza

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Dogane e imposte indirette

Direzione compartimentale delle Dogane di Bolzano-Circoscrizioni doganali
di Bolzano e Fortezza
Ufficio tecnico di finanza di Trento - Sezione di
Bolzano e relative zone di verificazione

Cat.

Qualifica

Posti

 

Dirigente superiore

 

2

 

Primo dirigente

 

(*)6

IX

Direttore tributario

(234/A)

17

IX

Ingegnere direttore coordinatore

(224/A)

2

IX

Analista esperto di sistema

(297)

1

VIII

Funzionario tributario  

(234)

57

VIII

Ingegnere direttore

(224)

2

VIII

Analista di sistema

(271)

1

VIII

Revisore interprete traduttore  

(32)

1

VIII

Analista di procedure

(272)

1

VII

Collaboratore tributario

(235)

55

VII

Ingegnere

(225)

2

VII

Programmatore di sistema

(274)

1

VII

Capo sala macchina

(275)

1

VI

Assistente tributario

(236)

43

VI

Capo unità operativa

(279)

1

VI

Consollista

(280)

1

V

Operatore tributario

(237)

63

V

Operatore di sala macchine

(282)

6

IV

Coadiutore

(5)

42

IV

Addetto ai servizi di portierato e custodia

(22)

2

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

76

III

Conducente automezzi

(10)

4

II

Addetto alle attrezzature e pulizie

(25)

8

 

Totale

 

395

(*) il posto di funzione a livello di primo dirigente presso la sede di Fortezza è suscettibile di soppressione in quanto, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 105/1990, le sedi circoscrizionali devono coincidere con capoluoghi di provincia.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991 - Rideterminazione delle piante organiche delle direzioni compartimentali del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990 - Nuove piante organiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
88)
La tabella 5 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 9).

Tabella 689)

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione periferica delle tasse
e delle imposte indirette sugli affari

Cat.

Qualifica

Posti

 

Dirigente superiore

 

1

 

Primo dirigente

 

1

IX

Direttore tributario

(234/A)

5

VIII

Funzionario tributario

(234)

25

VII

Collaboratore tributario

(235)

35

VII

Collaboratore amministrativo

(2)

3

VI

Assistente tributario

(236)

67

V

Operatore tributario

(237)

60

IV

Coadiutore

(5)

11

IV

Autista meccanico

(11)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

5

 

Totale

 

214

89)
La tabella 6 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 10).

Tabella 790)

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione periferica delle imposte dirette

Cat.

Qualifica

Posti

 

Dirigente superiore

 

1

 

Primo dirigente

 

2

IX

Direttore tributario

(234/A)

5

VIII

Funzionario tributario  

(234)

13

VII

Collaboratore tributario

(235)

26

VI

Assistente tributario

(236)

57

V

Operatore tributario

(237)

30

IV

Coadiutore

(5)

10

IV

Autista meccanico

(11)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

5

 

Totale

 

150

90)
La tabella 7 è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 11).

Tabella 891)

91)
La tabella 8 è stata soppressa dall'art. 7 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

Tabella 992)

 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Archivio notarile distrettuale di Bolzano

Cat.

Qualifica

Posti

VIII

Vice conservatore di archivio notarile

 

1

V

Operatore amministrativo contabile

(16)

2

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

1

 

Totale

 

4

 

 

CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO 93)

AREE FUNZIONALI

FASCE RETRIBUTIVE

PROFILI PROFESSIONALI

POSTI

AREA III

F1

FUNZIONARIO CONTABILE

2

FUNZIONARIO PROFESSIONALITÀ GIURIDICO PEDAGOGICO

4

FUNZIONARIO LINGUISTICO

1

FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI

1

TOTALE AREA III

 

8

AREA II

F2

CONTABILE

3

ASSISTENTE INFORMATICO

1

ASSISTENTE LINGUISTICO

1

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

4

ASSISTENTE TECNICO

1

F1

OPERATORE

5

TOTALE AREA II

 

15

AREA I

F1

AUSILIARIO

0

TOTALE AREA I

 

0

 

 

 

 

TOTALE AREE

 

23

 

 

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BOLZANO 94)

AREE FUNZIONALI

FASCE RETRIBUTIVE

PROFILI PROFESSIONALI

POSTI

AREA III

F1

FUNZIONARIO PROFESSIONALITÀ SERVIZIO SOCIALE

11

FUNZIONARIO CONTABILE

0

FUNZIONARIO LINGUISTICO

1

FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI

0

TOTALE AREA III

 

12

AREA II

F2

CONTABILE

1

ASSISTENTE INFORMATICO

1

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

3

F1

OPERATORE

1

TOTALE AREA II

 

6

AREA I

F1

AUSILIARIO

0

TOTALE AREA I

 

0

 

 

 

 

TOTALE AREE

 

18

 

 

D) Ufficio di servizio sociale per minorenni92) 

Area

Profilo professionale

Dotazione
organica

C 2

Direttore servizio sociale

1

C 1

Assistente sociale coordinatore

4

B 3

Assistente amministrativo

1

B 2

Operatore amministrativo contabile

1

B 1

Autista meccanico

1

 

Totale

8

92)
La tabella 9 è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabelle 12 e 14); le tabelle C e D sono state aggiunte dall'art. 1 del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113 (tabella 1); la tabella D è stata successivamente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120 (tabella B).
93)
La tabella è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.
94)
La tabella è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.

Tabella 1095)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tabella A

Ruoli dell'ufficio provinciale dell'Industria, del
Commercio e dell'artigianato di Bolzano

Quadro 1°

(corrispondente al quadro A della tabella VI allegata al decreto ministeriale
27 dicembre 1972)

 

Organico

Carriera direttiva

1

Quadro 2°

(corrispondente al quadro B della tabella VI allegata al decreto ministeriale
27 dicembre 1972)

 

Organico

Carriera direttiva

1

Quadro 3°

(corrispondente al quadro C della tabella VII
allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971)

 

Organico

Carriera di concetto

1

Tabella B95) 

95)
La tabella 10 è stata sostituita dall'art. 7 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846 (tabella 6); la tabella B è stata successivamente abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113.

Tabella 1196)

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile

Cat.

Qualifica

Posti

 

Primo dirigente

 

1

IX

Ingegnere direttore coordinatore

(224/A)

1

VIII

Ingegnere direttore

(224)

-

VII

Collaboratore amministrativo contabile

(14)

1

VII

Capo tecnico

(203)

12

VII

Collaboratore amministrativo

(2)

1

VI

Assistente tecnico

(188)

9

VI

Registro dati

(281)

2

VI

Ragioniere

(15)

-

V

Operatore amministrativo

(4)

3

III

Addetto ai servizi ausiliari

(24)

1

IV

Sorveglio idraulico

(74)

3

IV

Autista meccanico

(11)

2

VIII

Architetto direttore

(21)

1

VII

Tradutore interprete

(133)

1

VI

Assistente amministrativo

(3)

1

V

Disegnatore specializzato

(207)

2

IV

Addetto ai servizi di portierato e custodia

(22)

1

 

Totale

 

42

96)
La tabella 11 è stata successivamente così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296 (tabella 4).

Tabella 1297)

 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sezione staccata di Bolzano

Cat.

Qualifica

Posti

IX

Direttore amministrativo

(13)

1

IX

Ingegnere direttore coordinatore

(67)

3

VIII

Funzionario amministrativo

(11)

1

VII

Collaboratore amministrativo

(10)

2

VII

Collaboratore amministrativo contabile

(15)

3

VII

Disegnatore specializzato

(19)

1

VII

Geometra

(64)

19

VI

Assistente amministrativo

(9)

4

VI

Disegnatore

(18)

1

VI

Assistente addetto alla gestione del centro manutentorio

(22)

2

VI

Coordinatore delle officine compartimentali e dei centri

(44)

1

VI

Programmatore

(48)

1

V

Operatore amministrativo

(8)

8

V

Assistente dei lavori

(21)

15

V

Capo cantoniere

(25)

24

V

Conducente di autocarri, di automezzi

 

 

 

speciali e di macchine operatrici

(27)

4

V

Motorista - meccanico specializzato

(40)

2

V

Capo officina - garage

(42)

2

V

Operaio provetto

(43)

1

V

Addetto ai terminali evoluti

(45)

2

IV

Addetto ai servizi di portierato e custodia

(4)

4

IV

Coadiutore

(6)

14

IV

Dattilografo

(7)

4

IV

Assistente di sezione

(20)

2

IV

Cantoniere

(24)

138

IV

Conducente automezzi

(26)

60

IV

Elettrauto

(30)

1

IV

Falegname

(31)

1

IV

Operatore lavorazioni motoristiche meccaniche

(34)

11

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(2)

4

 

Totale

 

336

97)
La tabella 12 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 15).

Tabella 13

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ispettorato del Lavoro e Ufficio del Lavoro
e della M.O.

A) Ispettorato del Lavoro

Qualifica

Posti

Carriera direttiva

Primo dirigente

1

Ispettore superiore,

 

Consigliere - Primo ispettore

7

Carriera di concetto

 

Ispettore capo e segretario capo

1

Ispettore principale e segretario principale

4

Ispettore e segretario

4

Carriera esecutiva

a) addetti alla vigilanza

Addetto superiore

1

Addetto principale

2

Addetto

2

b) personale d'archivio

Coadiutore superiore

1

Coadiutore principale

2

Coadiutore

2

Coadiutore dattilografo

2

Carriera ausiliaria

a) addetti agli uffici

Commesso capo

 

Commesso

1

b) addetto alla conduzione di autoveicoli

Autista

1

 

B) Ufficio provinciale del lavoro98)

Cat.

Qualifica

Posti

 

Primo dirigente

 

1

IX

Direttore amministrativo

(1/A)

1

IX

Direttore amministrativo contabile

(13/A)

1

VIII

Funzionario amministrativo

(1)

3

VIII

Funzionario per la politica dell'impiego settore privato

(302)

3

VII

Collaboratore amministrativo settore privato

(2)

8

VII

Collaboratore per la politica dell'impiego

(303)

10

VII

Traduttore interprete

(33)

1

VI

Assistente amministrativo

(3)

28

VI

Assistente servizi informativi dell'impiego settore privato

(304)

21

V

Operatore amministrativo

(4)

11

V

Addetto ai terminali evoluti

(283)

10

IV

Coadiutore

(5)

8

IV

Autista meccanico

(11)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

(24)

3

 

Totale

 

110

98)
La tabella 13-B è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 2).

Tabella 1499)   delibera sentenza

 

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Azienda di Stato per i servizi telefonici

Cat.

Qualifica

Posti

Personale direttivo

VIII

Vice dirigente amministrativo

1

Personale dell'esercizio:

VIII

Revisore tecnico capo  

10

VIII

Revisore capo

8

VII

Revisore tecnico coordinatore

17

VII

Revisore coordinatore

8

VII

Dirigente coordinatore di commutazione

7

VI

Revisore tecnico

22

VI

Revisore

14

VI

Dirigente di commutazione

9

VI

Dirigente di esercizio

53

V

Operatore specializzato esercizio

53

IV

Dattilografo

2

IV

Operatore esercizio

31

IV

Operatore tecnico

6

 

Totale

241

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993 - Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e trasferimento del personale alle dipendenze di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni
99)
La tabella 14 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 3).

Tabella 15100)

 

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni

(Personale dei ruoli degli uffici locali)

Cat.

Qualifica

Posti

VIII

Dirigente superiore esercizio uffici

 

 

locali (direttore ufficio rilevante entità)

4

VII

Dirigente principale esercizio uffici

 

 

locali (direttore ufficio media entità)  

53

VII

Dirigente principale esercizio uffici locali (vicario)

4

VI

Dirigente esercizio uffici locali

 

 

(direttore ufficio minore entità)

86

VI

Sottocapo e vice direttore

53

V

Operatore specializzato uffici locali

369

V

Vigilante

2

IV

Operatore esercizio uffici locali

521

 

Totale

1.092

100)
La tabella 15 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 5).

Tabella 16101)

 

MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni

(Personale dei ruoli ordinari)

Cat.

Qualifica

Posti

Qualifiche dirigenziali:

 

Dirigente superiore amministrativo

1

 

Dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni

1

 

Primo dirigente amministrativo

1

Personale direttivo:

IX

Ruolo amministrativo

2

 

Ruolo telecomunicazioni

1

VIII

Vice dirigente amministrativo

4

 

Vice dirigente telecomunicazioni

2

 

Vice dirigente tecnico automazione e meccanizzazione

1

VII

Consigliere amministrativo

6

 

Consigliere telecomunicazioni

2

 

Consigliere tecnico automazione e meccanizzazione

1

Personale dell'esercizio:

VIII

Dirigente superiore esercizio

24

 

Perito capo

9

 

Geometra capo

2

 

Programmatore capo

-

VII

Dirigente principale esercizio

41

 

Perito coordinatore

17

 

Geometra coordinatore

3

 

Programmatore

-

 

Assistente disegnatore capo

-

VI

Dirigente esercizio

154

 

Perito

58

 

Geometra

1

 

Assistente disegnatore coordinatore

1

V

Vigilante

19

 

Operatore specializzato esercizio

308

 

Operatore specializzato officina

21

 

Assistente disegnatore

1

 

Capo operaio

1

IV

Operatore esercizio

316

 

Operatore telecomunicazioni

19

 

Operatore trasporti

35

 

Operaio specializzato

14

 

Dattilografo

7

 

Coadiutore

15

III

Usciere capo

3

II

Usciere

22

 

Operaio

3

 

Totale

1.115

101)
La tabella 16 è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 4).

Tabella 17102)

 

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ufficio veterinario di confine

Qualifica

Posti

Personale dirigente:

 

Primo dirigente veterinario:

2

Personale non dirigente:

Cat.

Qualifica

Posti

VIII

Direttore medico veterinario

4

VII

Medico veterinario

9

VI

Ragioniere

2

 

Segretario tecnico sanità

4

V

Operatore amministrativo

2

 

Guardia di sanità

11

IV

Coadiutore

4

 

Dattilografo

2

III

Conducente automezzi

2

 

Addetto alle lavorazioni

1

 

Addetto ai servizi anticamera

2

 

Totale generale

43

102)
La tabella 17 è stata così sostituita dall'art. 5 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521 (tabella 4); vedi l'art. 1 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 18

 

MINISTERO DEL TESORO

A) Ragioneria provinciale dello Stato103)

Cat.

Qualifica

Posti

 

Primo dirigente

 

1

IX

Direttore amministrativo contabile

(13/A)

3

VIII

Funzionario amministrativo contabile (13)

2

 

VII

Traduttore interprete

(33)

1

VII

Collaboratore amministrativo contabile

(14)

4

VI

Assistente economico finanziario

(19)

6

VI

Assistente amministrativo

(3)

1

V

Operatore amministrativo contabile

(16)

6

V

Addetto a personal computers

(283)

1

IV

Coadiutore

(5)

2

IV

Dattilografo

(7)

1

IV

Addetto alle unità di acquisizione dati

(284)

1

III

Addetto ai servizi ausiliari e anticamera

(24)

2

 

Totale

 

31

B) Direzione Provinciale del Tesoro104)

Cat.

Qualifica

Posti

 

Primo dirigente

 

1

IX

Direttore amministrativo

 

3

VIII

Funzionario amministrativo

(1)

4

VII

Collaboratore amministrativo

(2)

8

VI

Assistente amministrativo

(3)

16

VI

Capo unità operativa

(279)

 

V

Operatore amministrativo

(4)

8

IV

Coadiutore

(5)

 

IV

Dattilografo

(7)

6

IV

Addetto macchine ausiliarie

(285)

 

III

Conducente di automezzi

(10)

2

III

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

(24)

1

 

Totale

 

49

103)
La tabella 18, lettera A) è stata così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (tabella 13); vedi l'art. 4 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.
104)
La tabella 18, lettera B) è stata sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296 (tabella 1); vedi l'art. 4 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 19105)

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione

Cat.

Profilo professionale

Ufficio
provinciale

Unità addette
ai valichi

Centro prova
autoveicoli

Totale

 

Primo dirigente

 

1

1

 

IX

Ingegnere

 

 

 

 

 

direttore

1

 

1

2

 

coordinatore (224/A)

 

 

 

 

VIII

Ingegnere

 

 

 

 

 

direttore (224)

2

 

1

3

 

Funzionario

 

 

 

 

 

amministrativo (1)

2

 

-

2

VII

Ingegnere (225)

2

 

1

3

 

Collaboratore

 

 

 

 

 

amministrativo (2)

2

 

1

3

 

Capo tecnico (203)

5

 

3

8

VI

Assistente tecnico (188)

4

 

2

6

 

Assistente

 

 

 

 

 

amministrativo (3)

10

 

-

10

V

Operatore

 

 

 

 

 

amministrativo (4)

20

30

3

53

 

Autista meccanico

 

 

 

 

 

speciale (12)

1

 

1

2

 

Collaudatore

 

 

 

 

 

meccanico (40)

3

 

3

6

IV

Coadiutore (5)

9

 

2

11

 

Autista

 

 

 

 

 

meccanico (11)

1

 

1

2

 

Aggiustatore

 

 

 

 

 

meccanico (38)

2

 

1

3

 

Addetto ai servizi

 

 

 

 

 

di portierato e

 

 

 

 

 

custodia (22)

2

 

1

3

III

Addetto ai servizi

 

 

 

 

 

anticamera (24)

1

 

1

2

 

Totale

67

30

23

120

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale dell'aviazione civile

Qualifica

Posti

VIII qualifica funzionale:

 

Profilo professionale: funzionario amministrativo

1

VI qualifica funzionale:

 

Profilo professionale:

 

addetto al traffico aereo

4

IV qualifica funzionale:

 

Profilo professionale: coadiutore

2

Profilo professionale: conducente di automezzi speciali

2

Totale

9

105)
La tabella 19 è stata integrata dall'art. 4 del D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284 (tabella 4), e successivamente parzialmente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296; vedi gli art. 4 e 4-bis del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

Tabella 20106)

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

Personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato

 

 

DIENSTE-SERVIZI

Kat.
Cat.

BERUFSBILDER
PROFILI PROFESSIONALI

Handels-
betr.
Mov.
comm.

Zugför-
derdienst
Traz.

Arbeiten
Lavori

EI. An.
I.E.

Sanit.
Sanit.

Rechn.
Rag.

Pers.
Pers.

Insgesamt
Totale

I/II

Amtswart
Commesso

-

-

7

1

-

1

1

10

 

Bahnhofsgehilfe
Ausiliario di stazione

157

-

-

-

-

-

-

157

 

Schrankenwärter
Guardiano

116

-

71

-

-

-

-

187

 

Zuggehilfe

Ausiliario viaggiante

54

-

-

-

-

-

-

54

 

Gehilfe
Ausiliario

-

84

5

23

-

-

-

112

III

Assistent
Applicato

1

4

10

4

-

1

5

25

 

Krankenpfleger
Infermiere

-

-

-

-

2

-

-

2

 

Bahnhofsassistent
Assistente di stazione

259

-

-

-

-

-

-

259

 

Rangierer
Manovratore

127

-

-

-

-

-

-

127

 

Weichensteller
Deviatore

116

-

-

-

-

-

-

116

 

Schaffner
Conduttore

87

-

-

-

-

-

-

87

 

Depotgehilfe
Assistente di deposito

-

51

-

-

-

-

-

51

 

Facharbeiter
Operaio qualificato

-

87

252

145

-

-

-

484

IV

Sekretär
Segretario

-

7

28

6

-

5

14

60

 

Fahrdienstleiter
Capo stazione

133

-

-

-

-

-

-

133

 

Betriebsleiter
Capo gestione

119

-

-

-

-

-

-

119

 

Leitender RangiererManovratore capo

9

-

-

-

-

-

-

9

 

Leitender Weichensteller
Deviatore capo

24

-

-

-

-

-

-

24

 

Dritter Chef des begleitenden
Zugpersonals
Capo personale viaggiante

11

-

-

-

-

-

-

11

 

Fahrkartenkontrolleur
Controllore viaggiante

2

-

-

-

-

-

-

2

 

Zugführer
Capo treno

99

-

-

-

-

-

-

99

 

Dritter Depotleiter
Capo deposito

-

11

-

-

-

-

-

11

 

Lokführer
Macchinista

-

394

-

-

-

-

-

394

 

Dritter technischer Leiter
Capo tecnico

-

8

9

7

-

-

-

24

 

Wagenmeister
Verificatore

-

41

-

-

-

-

-

41

 

Techniker
Tecnico

-

47

68

67

-

-

-

182

V

Obersekretär
Segretario superiore

-

5

29

2

-

1

6

43

 

Oberfahrdienstleiter
Capo stazione superiore

61

-

-

-

-

-

-

61

 

Oberbetriebsleiter
Capo gestione superiore

42

-

-

-

-

-

-

42

 

Zweiter Chef des
begleitenden Zugpersonals
Capo personale viaggiante
superiore

4

-

-

-

-

-

-

4

 

Zweiter
Fahrkartenkontrolleur
Controllore viaggiante
superiore

1

-

-

-

-

-

-

1

 

Zweiter Depotleiter
Capo deposito superiore

-

6

-

-

-

-

-

6

 

Zweiter technischer Leiter
Capo tecnico superiore

-

5

3

6

-

-

-

14

VI

Hauptinspektor *)
Ispettore principale *)
Ing. Arch.
Ing. Arch.

-

1

3

1

-

-

-

5

 

Andere Fachrichtungen
A.S.

1

-

-

-

-

-

1

2

 

Obersekretär 1. Klasse
Segretario superiore
1a classe

-

1

6

2

-

1

-

10

 

Bahnhofsvorstand
Capo stazione sovrint.

15

-

-

-

-

-

-

15

 

Betriebsvorstand
Capo gestione sovrint.

14

-

-

-

-

-

-

14

 

Erster Chef des begleitenden
Zugpersonals
Capo personale viaggiante
sovrintendente

1

-

-

-

-

-

-

1

 

Erster Depotleiter
Capo depositivo sovrint.

-

2

-

-

-

-

-

2

 

Erster technischer Leiter
Capo tecnico sovrint.

-

2

3

2

-

-

-

7

VII

Beig. leit. Inspektor
(Ing. Arch.)
Ispettore C. A. (Ing. Arch.)

-

-

1

-

-

-

-

1

Amtsdirigenten – Dirigenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Amtsdirigenten
Ing. Arch.
Primi dirigenti I.A.

-

-

1

1

-

-

-

2

 

Erste Amtsdirigenten
andere Fachrichtungen
Primi dirigenti S.A.

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Oberamtsdirigenten
Ing. Arch.
Dirigenti superiori I.A.

-

-

1

-

-

-

-

1

 

Insgesamt
Totale

1453

756

497

267

2

9

28

3012

 

Gesamtzahl
Totale generale = 3.012

 

 

 

 

 

 

 

 

*) A carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti rivestiti del profilo di Ispettore
(V categoria).

106)
La tabella 20 è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 217 (tabella 1); vedi l'art. 5 del D.Lgs. 21 gennaio 1991, n. 32.

Tabella 21107)

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

Ruolo degli Uffici INPS
aventi sede in Provincia di Bolzano

Qualifica

Posti

Dirigente generale

-

Dirigente superiore

1

Primo dirigente

6

Totale

7

 

 

Qualifiche medico-legali:

 

Primario medico-legale

1

Aiuto medico-legale

2

 

3

Totale

6

 

 

Xa Qualifica funzionale:

 

Consulente prof.le legale

2

Consulente prof.le tecnico-edilizio

-

Consulente prof.le attuariale

-

Totale

2

 

 

IXa Qualifica funzionale:

 

Funzionario capo

9

Esperto di amministrazione

3

Esperto di informatica

1

Totale (*)

13

 

 

VIIIa Qualifica funzionale:

 

Funzionario di amministrazione

50

Funzionario informatico

10

Funzionario di vigilanza

12

Funzionario tecnico

-

Totale

72

 

 

VIIa Qualifica funzionale:

 

Collaboratore amministrativo

129

Collaboratore di informatica

6

Ispettore di vigilanza

17

Collaboratore professionale

-

Collaboratore sanitario

4

Totale

156

 

 

VIa Qualifica funzionale:

 

Assistente

29

 

 

Va Qualifica funzionale:

 

Operatore di servizi

9

 

 

IVa Qualifica funzionale:

 

Operatore

9

Autista

2

Totale

11

 

 

IIIa Qualifica funzionale:

 

Ausiliario

1

Totale generale

306

 

 

Contingente soprannumerario temporaneo da riassorbire con le cessazioni dal servizio a far tempo dal 1° settembre 1988

29

(*) Nella dotazione riferita alla IX qualifica funzionale è reso temporaneamente indisponibile un contingente di posti corrispondente alle posizioni di ispettore generale e direttore di divisione, conferite ad personam ai funzionari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88-1989.

 

107)
La tabella 21 è stata così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296 (tabella 5).

Tabella 22108)

 

I.N.A.I.L.

Ruolo locale di Bolzano

Tabella nuovo organico
distribuito per ruolo/qualifica

Ruolo/Qualifica

Totali

1) Dirigenza:

 

Dirigente superiore

1

Dirigente

4

Totale

5

 

 

2) Xa qualifica:

 

Ramo tecnico specialista

1

Ramo tecnico per l'edilizia

1

Ramo legale

4

Totale

6

 

 

3) IX° livello:

 

Funzionario capo

9

Esperto di amministrazione

5

Totale

14

 

 

4) VIII° livello:

 

Funzionario socio educativo

1

Funzionario di informatica

1

Funzionario di amministrazione

12

Totale

14

 

 

5) VII° livello:

 

Ispettore di vigilanza

8

Collaboratore professionale

2

Collaboratore socio-assistenziale

3

Collaboratore di informatica

7

Collaboratore di amministrazione

32

Perito di ematologia e immunologia

1

Totale

53

 

 

6) VI° livello:

 

Assistente di amministrazione

20

Assistente sanitario

17

Totale

37

 

 

7) V° livello:

 

Operatore specializzato

4

Operatore di amministrazione

9

Totale

13

 

 

8) IV° livello:

 

Archivista

8

Totale

8

 

 

9) III° livello:

 

Conducente di automezzi

1

Ausiliario alle lavorazion

1

Ausiliario di amministrazione

4

Totale

6

 

 

10) Ruolo sanitario:

 

Medico primario

1

Aiuto medico

4

Assistente medico

4

Totale

9

Totale generale

165

108)
La tabella 22 è stata così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284 (tabella 5).

Tabella 23109)

109)
La tabella 23 è stata sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, riportato al § 55 (tabella 4).

Tabella 24110)

 

STITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP)
65)

Ruolo locale di Bolzano

Qualifica

Organico

 

Dirigente

1

-

Funzionario capo di amministrazione

1

(IX q.f.)

Funzionario di amministrazione

7

(VIII q.f.)

Collaboratore di amministrazione

16

(VII q.f.)

Assistente di amministrazione

6

(VI q.f.)

Operatore di amministrazione

7

(V q.f.)

Archivista

2

(IV q.f.)

Ausiliario di amministrazione

1

(III q.f.)

Totale

41

 

110)
La tabella 24 è stata aggiunta dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
65)
L'espressione INPDAP è stata soppressa ai sensi di quanto disposto dal comma 19 dell'art. 32-quater del presente decreto, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Tabella 25111)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Commissioni tributarie

Area

Profilo professionale

Dotazione organica

Commissione tributaria di primo grado

C 3

Direttore tributario

1

C 2

Traduttore interprete

2

C 1

Traduttore interprete

3

B 3

 

4

B 2

 

0

B 1

Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatura ecc.

1

Totale

11

111)
La tabella 25 è stata aggiunta dall'art. 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, e successivamente sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 26112)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Commissioni tributarie

Area

Profilo professionale

Dotazione organica

Commissione tributaria di secondo grado

C 3

Responsabile dell'Ufficio

1

C 2

Gestione dei compiti amministrativo-contabili

1

C 1

 

2

B 3

 

2

B 2

 

1

B 1

 

0

Totale

7

 

112)
La tabella 26 è stata aggiunta dall'art. 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, e successivamente sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionActionTITOLO I
ActionActionTITOLO II
ActionActionDisposizioni per la magistratura
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2
ActionActionTabella 3
ActionActionTabella 4
ActionActionTabella 5   
ActionActionTabella 6
ActionActionTabella 7
ActionActionTabella 8
ActionActionTabella 9
ActionActionTabella 10
ActionActionTabella 11
ActionActionTabella 12
ActionActionTabella 13
ActionActionTabella 14  
ActionActionTabella 15
ActionActionTabella 16
ActionActionTabella 17
ActionActionTabella 18
ActionActionTabella 19
ActionActionTabella 20
ActionActionTabella 21
ActionActionTabella 22
ActionActionTabella 23
ActionActionTabella 24
ActionActionTabella 25
ActionActionTabella 26
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction62) Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionAction115) Decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107
ActionAction116) Legge 5 agosto 2022, n. 118
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ActionAction118) Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2
ActionAction119) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64
ActionAction120) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65
ActionAction121) Decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113
ActionAction122) Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1
ActionAction123) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143
ActionAction124) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 147
ActionAction125) Decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26
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