(1) Resta ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni sportive affiliate alle federazioni internazionali limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale.
(2) Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori. 2)
(3) Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale. 3)
(4) In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l’Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’ordinamento sportivo. 4)
(5) Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi finanziari destinati alle attività sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, il C.O.N.I. e le province di Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza.
(6) Il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le province di Trento e di Bolzano l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle province stesse tenendo conto delle esigenze concernenti le attività sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro competenza.
(7) L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le province di Trento e di Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.