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22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 4741)
Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità

1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.

Art. 1                                      delibera sentenza

(1)  Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2)  Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e la medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.2) 

(3)  Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.2) 

(4)  Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonchè quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6/bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.3)

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 499 - Obbligo di defibrillatori nello sport e retraining per l’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore
massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1493 - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 134 dd. 28 gennaio 2013 e ss. i. e m. (sicurezza del lavoro) per estendere il progetto sperimentale dell' e-Learning di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni il 7 luglio 2016
massimeCorte costituzionale - sentenza 20 luglio 2016, n. 190 - Sanità pubblica – richiesta del NAS di Trento agli uffici dell’Assessorato alla sanità di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 relative alle spese sanitarie concesse in regime di esenzione – non spettanza allo Stato trattandosi di una verifica di natura amministrativa
massimeCorte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici o vitalizi, anche nei confronti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014
massimeDelibera 10 novembre 2015, n. 1301 - Durata dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori nel contesto extraospedaliero ed entrata in vigore dell'obbligo di defibrillatore, ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2013 nello sport dilettantistico: modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 9 dicembre 2014, n. 1525 (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeCorte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – misure di contenimento della spesa per la sanità pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014
massimeCorte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015
massimeDelibera 9 dicembre 2014, n. 1525 - Dotazione degli impianti sportivi con un defibrillatore semiautomatico e personale autorizzato ad utilizzarlo (vedi anche delibera n. 1301 del 10.11.2015) (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeCorte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301 - Disciplina statale dettagliata sull'attività libero-professionale intramuraria - illegittimità - decurtazione della retribuzione di risultato dei direttori generali per inadempienze non gravi - costituzione di un comitato etico per la sperimentazione clinica
massimeDelibera 28 ottobre 2013, n. 1651 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 1525 del 09.12.2014 e delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeDelibera 28 gennaio 2013, n. 134 - Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche) per le aziende private e pubbliche dell’Alto Adige (modificata con delibera n. 634 del 22.04.2013 e delibera n. 1493 del 27.12.2016)
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011 - Trento - dirigenti sanitari - personale amministrativo - estinzione del processo
massimeDelibera N. 474 del 21.03.2011 - Assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati negli istituti penitenziari"
massimeDelibera 11 febbraio 2008, n. 409 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002 - Disciplina della formazione “manageriale"
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 63 del 15.02.2000 - Sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali - Disciplina dell´attività libero-professionale intramuraria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992 - Pubblicità sanitaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992 - Conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991 - Sanità pubblica - Misure urgenti per il risanamento finanziario - Ripiano del disavanzo sanitario dello Stato - Rispetto dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990 - Realizzazione di strutture sanitarie nazionali per anziani non autosufficienti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989 - Ripiano del disavanzo per prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno - Potere ispettivo del Ministero della sanità sulla gestione delle Unità sanitarie locali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988 - Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen - Legittimità della legislazione statale di dettaglio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988 - Composizione della commissione medica per l´accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988 - Accordo nazionale tipo per il trattamento dei medici generici e pediatri - Inammissibilità di conflitto di attribuzione
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988 - Flussi informativi sull'attività gestionale delle Unità sanitarie locali - Spettanza allo Stato
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988 - Servizio farmaceutico - Assegnazione di farmacie rurali - Requisito del bilinguismo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987 - Attività di omologazione di macchine e impianti, certificazione di conformità al tipo omologato e collaudo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987 - Finanziamento del servizio nazionale - Vincolo di destinazione di risorse per interventi specifici - Ammissibilità
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986 - Cassa mutua provinciale di malattia - Sospensione di bando di concorso interno bandito dall'Ufficio liquidazione del Ministro del tesoro
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986 - Programmazione sanitaria nazionale
2)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
3)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 252.

Art. 2                           delibera sentenza

(1)  La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

(2)  Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienicosanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

(3)  Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.4) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 marzo 2020, n. 78 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – bilancio e contabilità pubblica – spesa sanitaria – tempi di pagamento – indennità di risultato dei direttori generali e dei direttori amministrativi – ordinamento civile – competenza statale
massimeCorte costituzionale - sentenza 20 luglio 2016, n. 190 - Sanità pubblica – richiesta del NAS di Trento agli uffici dell’Assessorato alla sanità di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 relative alle spese sanitarie concesse in regime di esenzione – non spettanza allo Stato trattandosi di una verifica di natura amministrativa
massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172 - Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015
massimeCorte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - contenimento dei costi nel settore sanitario - illegittimità della prescrizione di una riduzione dei posti letto ospedalieri - differenziazione tra gli standard minimi e livelli di qualità superiori
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009 - Illegittimità di una disposizione statale che prescrive anche alle Province autonome di ridurre i compensi dei dirigenti e sindaci delle strutture sanitarie
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 240 del 26.06.2007 - Sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati delle ricette mediche - Attribuzione alla Guardia di finanza dell'accertamento delle violazioni.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 162 del 08.05.2007 - Blocco delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie - Repertorio nazionale dei dispositivi medici.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007 - Verifica del fenomeno delle liste d'attesa nella sanità - Non spetta allo Stato
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale - Illegittimità costituzionale del divieto
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006 - Determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e di processo relativi ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, mediante regolamento ministeriale previa intesa con la Conferenza permanente
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001 - Pretesa partecipazione al finanziamento dell´ARAN per la contrattazione collettiva per il comparto sanità
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001 - Programma statale per la realizzazione di strutture sanitarie per l'assistenza oncologica e palliativa
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 63 del 15.02.2000 - Sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali - Disciplina dell´attività libero-professionale intramuraria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999 - Raccolta del sangue - Coordinamento dell´attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995 - Disciplina della nomina e revoca dei direttori generali delle unità sanitarie locali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994 - D.lgs. di riordino della disciplina in materia sanitaria - Qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993 - Unità sanitarie locali - Potere ispettivo e di verifica
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992 - Corsi di qualificazione professionale per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza e limitazioni delle piante organiche delle USL
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991 - Unità sanitarie locali - Nuovi organi del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario - Nomina, elezione e funzioni - Potere sostitutivo del Commissario del Governo e del Ministro della sanità - controllo sugli atti - esigenza di una disciplina unitaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991 - Lotta contro l'AIDS - Competenza dello Stato a sostituirsi agli enti territoriali inattivi - Previsione di un programma di interventi da realizzare mediante un piano ministeriale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989 - Determinazione degli standards di personale ospedaliero
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988 - Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988 - Disciplina transitoria in materia di organi delle Unità sanitarie locali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986 - Programmazione sanitaria nazionale
4)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3                                            delibera sentenza

(1)  Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

  1. ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
  2. alla sanità aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;
  3. alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto per il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;
  4. alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
  5. alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;
  6. alla coltivazione, produzione, impiego, commercio, all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
  7. alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
  8. alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
  9. alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facoltà di organizzare i predetti esami è estesa alla provincia di Trento;
  10. alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;
  11. alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
  12. alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'articolo 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
  13. all'organizzazione sanitaria militare;
  14. ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente. 5)
massimeDelibera 10 marzo 2020, n. 170 - Registrazione degli operatori del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 Indicazioni operative e modulistica standardizzata (modificata con delibera n. 1155 del 28.12.2021)
massimeDelibera 18 luglio 2017, n. 794 - Modifica della direttiva riguardante i controlli igienici sui funghi - Certificazione sanitaria per i funghi delle specie commestibili Boletus edulis (porcino) e Cantharellus cibarius (finferlo)
massimeDelibera 5 luglio 2016, n. 764 - Determinazione del periodo vendemmiale e della fermentazione dei mosti d'uva per l'anno 2016
massimeDelibera 28 luglio 2015, n. 890 - Linee guida per la procreazione medicalmente assistita
massimeDelibera 3 febbraio 2015, n. 134 - Modalità transitorie per la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto 2014
massimeCorte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256 - Legge di stabilità 2013 - regolazione finanziaria della mobilità sanitaria internazionale - ricorso inammissibile per insuficiente motivazione
massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129 - Legge di stabilità 2012 - trasferimento alle Regioni e Province autonome delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronaviganti con regolamento ministeriale - cessazione della materia del contendere per abrogazione della norma
massimeDelibera 21 ottobre 2013, n. 1596 - Modifica della delibera n. 1837 del 28.11.2011 e approvazione del nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria del gruppo delle professioni sanitarie riabilitative
massimeDelibera 16 luglio 2012, n. 1113 - Nuove Linee di indirizzo operative e definizione del regime erogativo per l'attività di procreazione medicalmente assistita
massimeDelibera N. 1977 del 13.08.2009 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumeico naturale dei prodotti della vendemmia 2009
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009 - Uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti - disciplina del c.d. consenso informato - competenza statale
massimeDelibera N. 2828 del 10.08.2008 - Rideterminazione dei diritti per prestazioni relative al servizio di collaudo, verifica degli apparecchi a pressione o generatori di vapore. Revoca della deliberazione n. 2384 del 07.07.2008
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006 - Giustizia amministrativa - intervento ad adiuvandum - limitiArt. 9 n. 10 dello Statuto: igiene e sanità - vi rientra la materia degli ascensori - direttiva comunitaria 95/16/CE - verifiche straordinarie - sono disciplinate dalla normativa provinciale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005 - Ispezioni in materia di previdenza sociale - Ispezioni sui luoghi di lavoro
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005 - Omologazione e attività di verifica e controllo di ascensori
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001 - Formazione specifica in medicina generale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001 - Controlli del NAS preordinati alla prevenzione e repressione delle attività illecite in materia sanitaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998 - Esami di idoneità del personale sanitario direttivo - Annullamento dell'art. 28 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993 - Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992 - Pubblicità sanitaria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992 - Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991 - Sanità -Qualità delle acque destinate al consumo umano - Decreto ministeriale disciplinante, oltre le norme tecniche, anche attività di vigilanza sull'applicazione del decreto stesso
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991 - Disciplina della trasfusione del sangue - Previsione di norme di indirizzo e coordinamento - Poteri sostitutivi dello Stato
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988 - Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen - Legittimità della legislazione statale di dettaglio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988 - Esame di idoneità per l'esercizio della professione medica
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988 - Potere ministeriale di direttiva in relazione ai rapporti tra le Province autonome e gli uffici veterinari di confine
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987 - Attività di omologazione di macchine e impianti, certificazione di conformità al tipo omologato e collaudo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987 - Esercizio della professione di ostetrica - dichiarazione di equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983 - Sostanze stupefacenti - Prevenzione e cura della tossicodipendenza.
5)
I numeri 10, 11, 12, 13 e 14 sono stati aggiunti dall'art. 2 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; i numeri 9 e 10 sono stati successivamente sostituiti dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3/bis

(1)  Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.

(2)  Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

  1. l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
  2. l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);
  3. i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle Province Autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  4. gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle Province Autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari. 6)
6)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Art. 4

(1)  Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato.

(2)  Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, in concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 4/bis

(1)  Il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è assicurato attraverso l'azione integrata delle Province Autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.7)

(2)  Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le Province Autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

(3)  Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

  1. 8)
  2. i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;
  3. specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;
  4. le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
  5. specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;
  6. le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;
  7. i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9)
7)
L'art. 4/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 252.
8)
La lettera a) dell'art. 4/bis, comma 3, è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 252.
9)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Art. 5  

(1)  Gli organismi aventi sede presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

(2)  È fatto salvo quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 6

(1)  Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali aventi sede nei rispettivi territori.

(2)  Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente, ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

(3)  Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

(4)  In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione della sanità e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

(5)  Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al secondo comma del presente articolo, conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

(6)  Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, i medici provinciali e i veterinari provinciali continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

(7)  Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della provincia nel cui territorio operano.

Art. 7  

(1)  Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, già esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente articolo 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a Statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle Province Autonome.10) 

(2)  Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle Province Autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle regioni a Statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle Province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.11) 

10)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.
11)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 168.

Art. 8    delibera sentenza

(1)  In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270 - Sanità pubblica - prescrizione di misure dettagliate di polizia veterinaria per la lotta contro le malattie infettive trasmissibili - identificazione elettronica delgi animali - disciplina delle movimentazioni come la monticazione - funzioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie - competenza statale

Art. 9

(1)  Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Art. 10    delibera sentenza

(1)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'articolo 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini, debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

(2)  Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

(3)  I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988 - Riattivazione di concorso per l'assunzione presso la disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano - Spetta alla Provincia
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987 - Attività di omologazione di macchine e impianti, certificazione di conformità al tipo omologato e collaudo

Art. 11

(1)  Le province di Trento e di Bolzano succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 12

(1)  La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

(2)  Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 13

(1)  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 12, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 14

(1)  Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente articolo 6, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

(2)  Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

(3)  La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dalla provincia.

Art. 15

(1)  Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente articolo 6, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto e quelli inerenti alle attività delegate.

(2)  Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

(3)  In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 16

(1)  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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