(1) Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente articolo 6, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.
(2) Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.
(3) La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dalla provincia.