(1) L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.
(2) L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.
(3) Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.
(4) Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(5) La provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio, le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della provincia.