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12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 6911)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

1)
Pubblicato nella G.U 16 novembre 1973, n. 296.

Art. 1    

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2) Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

  • 1)  l' autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
  • 2)  il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell' ambito del territorio provinciale;
  • 3)  la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all' articolo 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  • 4)  il rilascio del nullaosta per la costruzione di teatri o l' adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
  • 5)  il rilascio del nullaosta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale. 2)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988 - Nulla-osta di agibilità teatrale
2)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui agli articoli 1 e 2 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate negli stessi articoli continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla Provincia interessata.

(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle Province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle Province medesime.

(3) I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle Province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la Provincia interessata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988 - Devoluzione dei beni del soppresso Centro per i servizi audiovisivi

Art. 4

(1) Hanno carattere provinciale le istituzioni culturali costituite dalle Province con propria legge.

(2) Hanno altresì carattere provinciale le istituzioni culturali da chiunque costituite che, svolgendo la loro attività prevalentemente nell'ambito della provincia, hanno lo scopo di promuovere attività culturali per le popolazioni della provincia, documentare prevalentemente la cultura locale o svolgere ricerche e studi di prevalente interesse locale.

(3) Sono considerati di carattere provinciale i musei attualmente esistenti nelle province di Trento e di Bolzano. 3)

(4) L'Istituto trentino di cultura di cui alla legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1962, n. 11, per l'attività di ricerca, è equiparato a tutti gli effetti agli enti di ricerca regionali. 4)

3)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. unico del D.P.R. 22 ottobre 1981, n. 759.
4)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 513.

Art. 5

(1) Ai fini del precedente articolo 1, si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonché qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 6

(1) Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le Province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, devono sentire rispettivamente il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ogni qualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato.

(2) Ai detti organi le Province possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali.

(3) Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno dei consigli superiori è integrato da due esperti, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione della Provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

Art. 7  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

(2) L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

(3) È fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.

massimeDelibera N. 3315 del 08.10.2007 - Conferma dei canoni annui per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni per un periodo di due ulteriori anni
massimeDelibera N. 4341 del 29.11.2004 - Modifica dello schema di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni e approvazione dei nuovi canoni annui
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 - Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale - Piano nazionale delle frequenze
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva

Art. 8  delibera sentenza

(1) La commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano è composta dal presidente e da tre membri designati dal Consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

(2) La commissione svolge i compiti previsti dall'articolo 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla Provincia di Bolzano.

(3) Il tempo e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la Provincia stessa.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 - Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale - Piano nazionale delle frequenze
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva

Art. 9

(1) Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.

(2) Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonché quello giornalistico.

(3) I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.

(4) Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la Provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.

(5) Il coordinatore responsabile dei programmi, in lingua tedesca, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.

(6) Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.

(7) Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.

Art. 10  delibera sentenza

(1) In attuazione all'articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione. 5)

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

(5) L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

(6) La Provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo. 6)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 - Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale - Piano nazionale delle frequenze
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva
5)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487.
6)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487.

Art. 10/bis   delibera sentenza

(1) La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia. 7)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

massimeDelibera N. 210 del 27.01.2003 - Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi
7)
L'art. 10/bis è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
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ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionActionArt. 1    
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
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ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 10/bis  
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
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