Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna Provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle Province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.