(1) Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.
(2) I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.
(3) Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.
(4) Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della Regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.