(1) L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula: "Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...)". "Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".
(2) Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia)".
(3) Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".