(1) Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
(2) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
(3) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
(4) I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.