(1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.44)
(2) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. 45)
(3) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente. 45)