(1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
(2) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
(3) Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al Commissario del Governo.