(1) In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione17) , sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.