(1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
(2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
(3) La legge regionale può altresì essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.