(1) Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.
(2) A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(3) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.