(1) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
(2) Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.