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f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 281)
Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali

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1)

Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.

Art. 28

(1) L’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“ALLEGATO A

DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni sono considerati i dati della DURP relativa all´ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione sempre relativa al medesimo periodo.

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente familiare.

2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
  2. ogni altra pensione, assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, anche se non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
  3. 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali.

3.3 Se l’utente vive in una struttura per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, è considerato soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Ai fini del rilevamento della condizione reddituale sono esclusi:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il canone di locazione di cui alla lettera d) dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare e al netto delle integrazioni pubbliche, o
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello

6.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 20 percento.

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell’anno.

6.3 Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 20 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  2. il patrimonio del nucleo familiare è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia di euro 20.000,00. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è rilevata ogni altra entrata ancorché fiscalmente non rilevante.

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali;
  2. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto di cui sopra, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche; o
  3. il canone di locazione di cui all’articolo 19, lettera d) del decreto di cui sopra, dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche.

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari a 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari a 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni “reddito minimo di inserimento”, “locazione e spese accessorie” e “prestazione specifica” non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e le spese di cui al punto 10.2, lettera a).

11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 5 percento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell’anno.

11.3 Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 5 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.

11.4 In deroga a quanto previsto al punto 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga a quanto previsto al punto 12.1:

  1. il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta della prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner;
  2. il 40 percento degli elementi di entrata e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.
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