(1) Se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci percento si considerano i dividendi relativi alla partecipazione indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Se la partecipazione costituisce la principale fonte di reddito, l’importo dei dividendi, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento ai sensi dell’articolo 14.