(1) La composizione del nucleo familiare è valutata in base alla seguente scala di equivalenza:
-
una persona
1
due persone
1,57
tre persone
2,04
quattro persone
2,46
cinque persone
2,85
per ogni ulteriore persona
0,35
(1/bis) Per le prestazioni di terzo livello, per ciascun componente minorenne del nucleo familiare per il quale il tribunale abbia disposto l’affido condiviso paritario il relativo valore nella scala di equivalenza è aumentato del valore di 0,35, in deroga a quanto previsto al comma 1. 6)
(2) Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri, si aggiunge il valore di 0,2.
(3) Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure l’unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro annui a persona. 7)