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c) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 411)
Attività di solarium

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Pubblicato nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 2 (Attività di solarium)

(1) Il titolare oppure un dipendente dell’impresa deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese nonché nella comunicazione di inizio attività da inviare al comune competente per territorio. In caso di società, consorzio o cooperative va indicato il legale rappresentante o un’altra persona specificatamente preposta all’attività.

(2) La persona indicata deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano oppure diploma di lavorante artigiano come estetista o cosmetista;
  2. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica quale estetista o cosmetista;
  3. almeno un anno di esperienza pro-fessionale in un’azienda del settore come operaio qualificato, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare;
  4. diploma di scuola secondaria superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente, oppure attestato di frequenza di un corso di formazione specifico con almeno 30 ore di lezione e, successivamente, almeno tre mesi di esperienza professionale come operaio qualificato, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un’azienda del settore.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai solarium con apparecchi definiti ai sensi della norma tecnica CEI EN 60335-2-27, parte 2, tipi 1, 2 e 4.

(4) In base alle norme vigenti l’attività di solarium deve essere esercitata in locali idonei all’uso.

(5) Nel presente regolamento le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che non pregiudichino la leggibilità e chiarezza. Nel caso del solo uso del genere maschile per indicare le persone, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.