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e) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 311)
Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 4 (Precedenza)

(1)  Di seguito è indicata la precedenza degli utenti in ordine decrescente:

  1. le strutture del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
  2. le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 6)
  3. gli enti strumentali della Provincia;
  4. altri soggetti pubblici;
  5. le università, gli istituti di ricerca e i soggetti di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che hanno stipulato con la Provincia o con un ente strumentale della stessa una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile;  7)
  6. le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nella sezione protezione civile del registro provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’attività di interesse generale “protezione civile”, e che hanno stipulato con un comune della provincia di Bolzano una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile; 8)
  7. altri soggetti privati esercenti servizi di pubblica utilità;
  8. altri utenti privati.

(2)  La precedenza viene presa in considerazione anche per le nuove domande di concessione di utenti il cui contratto di concessione è scaduto o è stato sciolto anticipatamente.

(3)  La precedenza non ha nessun effetto per i contratti di concessione correnti.

6)
La lettera b) dell'art. 4, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 luglio 2019, n. 19.
7)
La lettera e) dell'art. 4, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 18 luglio 2019, n. 19.
8)
La lettera f) dell'art. 4, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 18 luglio 2019, n. 19.
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