(1) Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano, gestiti dall’Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata Agenzia, di seguito Ripartizione competente. L’utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente. 2)