(1) L’articolo 60 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 60 (Ascensori)
(1) In edifici con due o più livelli deve essere previsto, in ogni caso, un ascensore adatto al trasporto di persone portatrici di handicap, a meno che i seguenti ambienti non siano collocati al piano terra e siano raggiungibili senza superamento di gradini:
(2) Dimensioni della cabina:
(3) Per l’aula magna vigono le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 1, 4 e 5.
(4) Per la palestra vigono le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5.”