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e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 421)
Regolamento sui compiti e sulla formazione dell'operatore o dell'operatrice socioassistenziale

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.

Art. 3 (Assistenza sociale)

(1)  Il campo di attività dell’operatore o dell’operatrice socio-assistenziale comprende l’accompagnamento e l’assistenza della persona nel suo ambiente abituale quale la casa, in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni, in strutture occupazionali e nelle strutture scolastiche.

(2) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assis-tenziale lavora in autonomia e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita di persone, famiglie e gruppi sul piano sociale, socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale sono inoltre rivolte al mantenimento della salute, alla promozione ed allo sviluppo della autosufficienza, nonché ad un generale aiuto e sostegno.

(3) Nei servizi e nelle strutture l’operatore, ovvero l’operatrice socio-assistenziale, assicura in particolare le seguenti prestazioni:

  1. elabora il programma assistenziale individuale o di gruppo, volto a mantenere e migliorare le facoltà intellettive e le capacità fisiche delle persone assistite, ne verifica i risultati e/o partecipa all’elaborazione del programma stesso ed alla valutazione degli obiettivi raggiunti;
  2. accompagna le persone ai vari servizi;
  3. sostiene la persona assistita e la aiuta a mantenersi autosufficiente ed a condurre una vita autonoma;
  4. nello svolgere compiti educativi e di assistenza in seno alla famiglia assume le veci della persona titolare della responsabilità educativa, in particolare in caso di sua assenza o malattia e, in casi di particolare necessità, assume la completa gestione della casa;
  5. elabora, assieme al personale specializzato dei servizi sociali e dei servizi sanitari, specifiche rilevazioni dei bisogni delle persone e dei gruppi da assistere e collabora alla stesura dei modelli d’intervento e dei piani d’azione da realizzare sul territorio e nei servizi;
  6. promuove e sostiene forme d’aiuto da parte del vicinato e da parte del volontariato e le include nell’ambito degli interventi di sostegno e dell’assistenza programmata;
  7. informa e consiglia le persone nel loro contesto sociale e nelle situazioni di vita del momento;
  8. promuove e favorisce contatti all’interno ed all’esterno in situazioni sociali difficili;
  9. istruisce nuovi collaboratori e tirocinanti sul posto di lavoro;
  10. svolge le attività amministrative ed organizzative necessarie e collegate all’assolvimento dei propri compiti e prepara la documentazione occorrente al fine di assicurare la valutazione dei risultati e la qualità degli stessi.
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