(1) Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 gli utilizzatori devono corrispondere un corrispettivo, il cui ammontare è determinato di anno in anno dalla Provincia.
(2) Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla Provincia, determina il corrispettivo dovuto dagli utilizzatori per l'utilizzo del Centro e dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.
(3) La Provincia può autorizzare l’utilizzo gratuito o agevolato del Centro e dei servizi di cui all’articolo 5 per determinati utenti. La Provincia prevede in questi casi pagamenti di compensazione.
(4) In caso di emergenza, ovvero di problematiche che rendano temporaneamente inutilizzabile il Centro, il gestore ha l’obbligo di informare immediatamente la Provincia.