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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 101)
Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.

74. Illuminazione di sicurezza

(1) Indipendentemente dalle dimensioni della scuola e dal numero delle persone presenti va realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza. L’impianto va realizzato in base alle relative norme tecniche vigenti in materia.

(2) L’impianto può essere realizzato con alimentazione centralizzata o con lampade di sicurezza indipendenti. E’ da prevedere un impianto di supervisione centralizzato.

(3) L’illuminazione di sicurezza per le vie di evacuazione e di fuga ha le seguenti caratteristiche:

  1. per consentire l’evacuazione sicura dell’edificio, vie di fuga ed uscite devono essere illuminate mediante un impianto di illuminazione di sicurezza. L’impianto di illuminazione di sicurezza garantisce il livello di illuminazione minimo necessario per consentire l’evacuazione dei locali ed il raggiungimento di un luogo sicuro;
  2. il livello di illuminamento minimo necessario lungo le vie di evacuazione e di fuga è di 5 lux orizzontali misurati al suolo (secondo UNI EN 1838).

(4) L’illuminazione antipanico ha le seguenti caratteristiche:

l’illuminazione antipanico è il grado minimo di illuminamento di base che consente nei locali più grandi di raggiungere con sicurezza le vie di evacuazione e di fuga. Va realizzata nei luoghi nei quali si concentra una grande quantità di persone, come ad esempio l’aula magna, locali per manifestazioni ecc..

(5) Nei luoghi di lavoro esposti a rischi particolari l’illuminazione di sicurezza ha le seguenti caratteristiche:

  1. i luoghi di lavoro esposti a rischi particolari richiedono un impianto di illuminazione di sicurezza che renda possibile portare a termine particolari attività e lasciare il luogo di lavoro. L’illuminazione di sicurezza è da prevedere nelle officine, nei laboratori ecc.;
  2. nelle aule didattiche è sufficiente che venga illuminata la zona di uscita mediante segnaletica di emergenza luminosa.

(6) Nell’edificio scolastico va realizzata la segnaletica prevista dalle norme vigenti per fornire le necessarie indicazioni sulle vie di uscita e sulle installazioni di sicurezza. La segnaletica va sufficientemente illuminata mediante l’impianto di illuminazione di sicurezza.

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