Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) L’Assessore provinciale ai lavori pubblici può, in casi particolari, sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, approvare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica. Le competenze in materia di prevenzione degli incendi ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, rimangono invariate.