Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Sulla base del fabbisogno accertato con il programma planivolumetrico viene elaborato il progetto edilizio.
(2) Insieme al progetto edilizio va redatto un calcolo approssimativo del costo di costruzione e un primo piano di investimento per le fasi di progettazione e di costruzione.
(3) Il progetto edilizio viene elaborato ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento comunale.