Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) Il rapporto tra il gestore e la Provincia è disciplinato dal contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti ed obblighi ed in particolare:
(2) Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una gestione efficiente dell'infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare all’approvazione della Provincia un piano d’impresa, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento nonché di svolgimento dei servizi e compiti affidati.
(3) Nel contratto di servizio è definito il corrispettivo che la Provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty dovuti per l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 5. Tale corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualità del servizio da prestare.