Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) La Provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all’articolo 15, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all’articolo 9.
(2) A tal fine sono parametri di riferimento:
(3) Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla Provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se ciò non è prevedibile né influenzabile da parte del gestore. Il gestore sarà in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo, gli standard richiesti.
(4) Il contratto di servizio di cui all’articolo 9 prevede apposite sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi assunti dal gestore.