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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)  

(1)  In attuazione dell’articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d’uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.

(2)  I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d’acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:

  1. modifiche della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso;
  4. il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell’acqua e vicino all’acqua, e l’allevamento e la detenzione di animali addomesticati.

(3)  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

(4)  Nelle fasce di protezione sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l’apertura di cave e di torbiere;
  6. la realizzazione di nuovi cimiteri e l’interramento di cadaveri animali.

(5)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere dell’Agenzia. 22)

(6)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere dell’Agenzia. 23)

(7)  Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela.

(8)  L’Agenzia esprime parere riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti. 24)

(9)  L’Agenzia può rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonché per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attività relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione.

(10)  L’esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati è comunicata all’Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.25)

22)
L'art. 54, comma 5, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
23)
L'art. 54, comma 6, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
24)
L'art. 54, comma 8, è stato così modificato dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
25)
L'art. 54 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
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