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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
CAPO VI TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Art. 52 (Definizioni)
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
1)
Regolamento di esecuzione alla
legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8
recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
Art. 52 (Definizioni)
(1)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
"sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine è costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda è rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti;
“fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m;
“lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
“bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura è stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
“corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d’acqua per almeno 245 giorni all’anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca.
18)
18)
L'art. 5
2
del capo V
I
è stato così sostituito dall'art.
5
, comma 1, del
D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
NORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
NORME IN MERITO AL DEPOSITO DI SOTANZE INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE PROVINCIALE
ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI ACQUE
TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Art. 52 (Definizioni)
Art. 53 (Corsi d'acqua)
Art. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI
FUNZIONI DI VIGILANZA
Calcolo degli abitanti equivalenti biologici ed idraulici
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
f) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
g) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
h) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
i) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
j) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
k) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
m) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico