In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 52 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine è costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda è rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti;
  2. “fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m;
  3. “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  4. “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura è stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  5. “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d’acqua per almeno 245 giorni all’anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca. 18)
18)
L'art. 52 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActionDISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
ActionActionNORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ActionActionNORME IN MERITO AL DEPOSITO DI SOTANZE INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE PROVINCIALE
ActionActionACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI ACQUE
ActionActionTUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
ActionActionArt. 52 (Definizioni)
ActionActionArt. 53 (Corsi d'acqua)  
ActionActionArt. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)  
ActionActionCRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI
ActionActionFUNZIONI DI VIGILANZA
ActionActionCalcolo degli abitanti equivalenti biologici ed idraulici
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico