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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 23 (Comunicazioni)

(1)  Per le aziende che, in base al Sistema informativo agricolo forestale, hanno più di dieci UBA e un carico bestiame superiore a quattro UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata, la Ripartizione provinciale Agricoltura richiede i seguenti dati integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:

  1. tipo di stabulazione, sistema di rimozione delle deiezioni adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
  2. ubicazione, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, di attrezzature ed impianti zootecnici o delle acque reflue;
  3. altre forme di trattamento utilizzate oltre allo stoccaggio e caratteristiche degli impianti e degli effluenti di allevamento trattati;
  4. superficie agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, indicando superficie, tipo di coltura e attestazione del relativo titolo d'uso;
  5. tecniche di distribuzione, con specificazione delle macchine e attrezzature utilizzate e dei termini della loro disponibilità;
  6. analisi del suolo idonee ad attestare il contenuto in elementi nutrizionali dello stesso;
  7. destinazione degli effluenti di allevamento in esubero.

(2)  La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è presentata all'Ispettorato forestale competente, entro 30 giorni dalla richiesta. Resta fermo l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché i terreni destinati all'applicazione.

(3)  L'Ispettorato forestale competente verifica la rispondenza dei dati trasmessi e, se rileva anomalie o irregolarità, le segnala all'Agenzia per l'adozione dei provvedimenti necessari. Per la definizione dei provvedimenti, l'Agenzia si avvale della consulenza tecnica della Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  L'Agenzia e le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2, e 3 e richiedere la comunicazione di dati integrativi anche alle aziende zootecniche non comprese tra quelle di cui al comma 1.

(5)  Le aziende di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonché quelle in cui vengono allevati più di 500 capi bovini presentano all'Agenzia, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che riporta i seguenti elementi per il bilancio dell'azoto:

  1. gli asporti di azoto da parte delle colture praticate;
  2. l'effetto dei precedenti colturali;
  3. l'effetto delle precedenti fertilizzazioni organiche;
  4. gli apporti di azoto dei fertilizzanti organici e minerali; l'efficienza agronomica degli apporti azotati in funzione dell'epoca e delle modalità di distribuzione nonché del tipo di fertilizzante.

(6)  L'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari di cui all'articolo 22 è soggetta a comunicazione, che contiene i seguenti elementi:

  1. identificazione univoca dell'azienda, del titolare e del legale rappresentante, nonché dell'ubicazione dell'azienda medesima e di tutte le eventuali ulteriori attività ad essa connesse;
  2. volume stimato e tipologia di acque reflue prodotte annualmente;
  3. capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti nonché indicazioni in merito ad eventuali altre forme di trattamento;
  4. tipo di utilizzazione e caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale ed indicazione della superficie totale utilizzata per lo spandimento.

(7)  La comunicazione è presentata all'Agenzia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione ha una validità di cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità, l'uso e le caratteristiche delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica.

(8)  Nel caso di impianti di trattamento di effluenti di allevamento sovraaziendali, il gestore presenta all'Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente i seguenti dati:

  1. elenco delle aziende che conferiscono gli effluenti di allevamento, con indicazione della consistenza in UBA delle singole aziende;
  2. quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti organici e sottoprodotti cotrattati; 11)
  3. qualora lo spargimento venga effettuato direttamente dal gestore dell'impianto, indicazione delle particelle sulle quali viene effettuato lo spargimento e della relativa superficie;
  4. per gli effluenti conferiti ad aziende che non conferiscono effluenti di allevamento, indicazione delle quantità conferite e delle singole aziende destinatarie.
11)
La lettera b) dell’art. 23, comma 8, è stata così modificata dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.
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