(1) L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari è finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(2) Per i divieti di utilizzazione, i serbatoi di stoccaggio, le tecniche di distribuzione e le dosi di applicazione vigono le disposizioni del presente capo.