In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 20 (Impianti di trattamento per effluenti di allevamento)

(1)  A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.

(2)  Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.

(3)  Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251;
  2. la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
  3. con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 UBA). 9)

(4)  I materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti di cui al comma 3 sono equiparati agli effluenti di allevamento.

(5)  Gli impianti di trattamento con una capacità superiore a 200 UBA sono soggetti ad approvazione ed autorizzazione all'esercizio da parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Gli impianti che prevedono anche il cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad approvazione ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

(6)  Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9)
L’art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActionDISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
ActionActionNORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
ActionActionArt. 13 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 14 (Definizioni)  
ActionActionArt. 15 (Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti)
ActionActionArt. 16 (Dosi di applicazione)
ActionActionArt. 17 (Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti)
ActionActionArt. 18 (Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento)
ActionActionArt. 19 (Deposito temporaneo di letame)
ActionActionArt. 20 (Impianti di trattamento per effluenti di allevamento)
ActionActionArt. 21 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
ActionActionArt. 22 (Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari)
ActionActionArt. 23 (Comunicazioni)
ActionActionArt. 24 (Trasporto)
ActionActionArt. 25 (Pesticidi ed erbicidi)
ActionActionNORME IN MERITO AL DEPOSITO DI SOTANZE INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE PROVINCIALE
ActionActionACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI ACQUE
ActionActionTUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
ActionActionCRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI
ActionActionFUNZIONI DI VIGILANZA
ActionActionCalcolo degli abitanti equivalenti biologici ed idraulici
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico