(1) L'applicazione di fertilizzanti è vietata sui terreni non interessati dall'attività agricola, fatta eccezione per gli orti, i giardini, i parchi, le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale. L'applicazione di fertilizzanti e concimi chimici è vietata nei boschi.
(2) L'applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.
(3) L'applicazione di effluenti da allevamento è vietata:
- nei casi in cui i liquami e liquiletami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, salvo che il sistema di distribuzione consenta l'integrale salvaguardia della parte aerea delle piante;
- su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
(4) L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato:
- su terreni gelati e su terreni innevati;
- su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio;
- in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.
(5) Il direttore dell'Ispettorato forestale competente rilascia un'autorizzazione straordinaria con prescrizioni volte a limitare il pericolo di inquinamento, nei casi eccezionali in cui durante il periodo di divieto di applicazione di fertilizzanti risulti un esubero nei depositi, con conseguente pericolo di inquinamento dei corpi idrici e previo accertamento che non esistano altre possibilità di utilizzo, deposito o conferimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al comune competente e all'Agenzia, i quali prescrivono, se necessario, gli interventi di adeguamento.
(6) Nelle zone di verde alpino utilizzate solo a pascolo possono essere utilizzati esclusivamente gli effluenti di allevamento prodotti direttamente in tali zone.