Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2008, n. 47.
Qualora il soggetto beneficiario svolga attività sia di natura economica che non economica, deve essere possibile distinguere chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attività, per evitare sovvenzioni incrociate dell’attività economica. La prova della corretta imputazione deve risultare da una contabilità separata.