Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2008, n. 47.
(1) I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia intende concedere ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 agli Organismi di ricerca come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione.
(2) Per Organismo di ricerca si intende: “un soggetto senza scopo di,lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti”.