(1) Entro tre mesi dalla stipula del contratto di formazione i beneficiari degli assegni trasmettono alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative, corredata della documentazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione di un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.
(2) Al termine di ogni semestre, o di un periodo più breve, se previsto dall'ordinamento degli studi, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione debitamente controfirmata, dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività formative.
(3) Gli assegni sono emessi sulla base della dichiarazione di cui ai commi 1.