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o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 41)
Regolamento sulla formazione medica specialistica

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 febbraio 2008, n. 8.

Art. 5 (Assegni per la formazione di medici specialisti)

(1) L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Titolo III, Capo III, della legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica le specialità e il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di selezione.

(2)  L’avviso di selezione può prevedere che ai sensi dell'articolo 30 della legge, e successive modifiche, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.

(3)  Possono essere previsti avvisi di selezione distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.

(4)  Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira ad accedere. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.

(5)  La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli aspiranti idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.

(6)  La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:

  1. titoli di studio, che valgono quali requisiti di accesso agli interventi di sostegno di cui all'articolo 22 della legge, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea;
  2. titoli scientifici, ivi comprese l'attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;
  3. titoli di formazione e aggiornamento nel rispettivo campo professionale;
  4. titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;
  5. titoli didattici nel rispettivo campo professionale.

(7)  A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.

(8)  L’ammontare degli assegni varia da un minimo di euro 1.549,37 a un massimo di euro 4.000,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l’ente di formazione. Gli assegni corrisposti direttamente alle cliniche universitarie possono coprire per intero i costi di assunzione per la formazione dei medici specialisti, escluse le prestazioni aggiuntive. L’importo degli assegni è definito dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla convenzione stipulata con la Clinica universitaria presso la quale viene svolta la formazione. 6)

(9)  La Provincia corrisponde ai medici che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e che sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, un’indennità aggiuntiva dell’ammontare di euro 450,00 mensili. La Provincia eroga ai medici l’indennità aggiuntiva dall’inizio della formazione medica specialistica o dal mese successivo a quello dell’acquisizione dell’attestato. L’indennità aggiuntiva è erogata fino al conseguimento della formazione medica specialistica.

(10)  Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un massimo di euro 2.500,00 annui o gli importi di cui al comma 8, in base al fabbisogno del Servizio sanitario provinciale e in relazione alla durata della formazione. 7)

6)
L'art. 5, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 ottobre 2019, n. 22, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 aprile 2021, n. 14.
7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 ottobre 2016, n. 30.
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