(1) Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso almeno dell’attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 2)
(2) 3)
(3) 3)
(4) 3)
(5) 4) 3)