Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 9 settembre 2008, n. 37.
(1) I corsi per conduttori di impianti termici sono organizzati dalle ripartizioni provinciali per la formazione professionale competenti per gruppo linguistico, secondo i programmi didattici di cui all'allegato A. La durata complessiva dei corsi non deve essere inferiore alle 100 ore.
(2) Ai corsi sono ammessi coloro che hanno compiuto il 18° anno di età ed hanno assolto l'obbligo scolastico.