Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Per l'acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e servizi di supporto all'innovazione nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione sono ammissibili i seguenti costi:
(2) L'intensità massima dell'agevolazione non può superare il 75 per cento dei costi ammissibili; qualora il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea può essere concessa una maggiorazione di 5 punti percentuali. In ogni caso le agevolazioni per tali servizi non potranno superare, per beneficiario, l'importo di 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni.
(3) Beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 2 possono essere esclusivamente PMI.
(4) Il beneficiario deve utilizzare l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).