(1) Elementi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale, sono:
(2) Nel vincolo paesaggistico possono essere contenute prescrizioni urbanistiche.
(3) Il vincolo paesaggistico ha efficacia a tempo indeterminato.
(4) La cartografia relativa ai vincoli esistenti, rielaborata mediante digitalizzazione, è approvata dal Presidente della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale. 2)
(5) Per l'adozione di modifiche si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del vincolo medesimo.
(1) I progetti trasmessi all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio devono rispecchiare lo stato di fatto dei luoghi e rispondere alle prescrizioni del piano urbanistico, del vincolo paesaggistico e dei regolamenti edilizi comunali. In caso contrario l'atto è restituito al comune interessato privo di valutazione paesaggistica. In tal caso il sindaco non può rilasciare alcuna autorizzazione.
(2) 3)
(3) Se, per il trattamento delle domande per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risultasse necessario acquisire ulteriori documenti, il termine per la decisione ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei documenti aggiuntivi da parte dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.
(4) Se nell'autorizzazione è prescritta la prestazione di una cauzione, non è consentito dare inizio all'opera prima della corresponsione dell'importo stabilito, anche sotto forma di fideiussione bancaria.
(1) All'ordine del giorno della commissione edilizia comunale vanno indicate le particelle catastali interessate, la destinazione della superficie interessata dagli interventi programmati nel piano urbanistico e nel piano paesaggistico comunale, il volume edilizio eventualmente esistente e quello di progetto, con specificazione della densità edilizia, dell'altezza dell'edificio e del numero dei piani.
(1) Qualsiasi variante ai progetti esaminati dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all'autorità provinciale.
(2) Scaduto il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge provinciale, la decisione compete al sindaco, anche in caso di trasmissione obbligatoria del progetto.
(1) L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale è obbligatoria:
(1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale è determinato come segue:
(2) Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata del 50 per cento. 4)
(1) In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di piante legnose tale da pregiudicare il mantenimento delle stesse o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale. L'obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita ed il mantenimento delle piante.
(2) Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuto un risarcimento in denaro. Il relativo importo è determinato dall'ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore delle piante legnose tagliate, calcolato secondo i criteri di cui all'allegato A.
(3) Se il comune territorialmente interessato ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 è determinato dai direttori di questi ultimi.
(4) Nei casi in cui l'esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, il risarcimento in denaro è determinato nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute, come stabilito nell'allegato A.
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Determinazione del valore delle piante legnose
(1) Il valore delle piante legnose abusivamente tagliate ovvero danneggiate è determinato dall’importo di cui alla tabella 1 moltiplicato per i coefficienti di cui alle tabelle 2 e 3. Modifiche ed integrazioni della tabella 1 sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 6)
Tabella 1
Laubbäume/Latifoglie
Art/Specie
Euro
Acer (Ahorn/Acero)
85,00
Aesculus (Rosskastanie/Ippocastano)
150,00
Alnus (Erle/Ontano)
80,00
Betula (Birke/Betulla)
50,00
Carpinus (Hainbuche/Carpino)
105,00
Castanea (Kastanie/Castagno)
185,00
Catalpa (Trompetenbaum/Catalpa)
180,00
Fagus (Buche/Faggio)
Fraxinus (Esche/Frassino)
Juglans (Nussbaum/Noce)
Liquidambar (Amberbaum/Liquidambar)
Liriodendron (Tulpenbaum/Albero dei Tulipani)
125,00
Magnolia (Magnolie/Magnolia)
250,00
Platanus (Platane/Platano)
130,00
Popolus (Pappel/Pioppo)
160,00
Prunus-Arten/Specie
Quercus (Eiche/ Quercia)
90,00
Robinia (Robinie/ Robinia)
Salix (Weide/ Salice)
100,00
Sophora (Schnurbaum/Sofora)
Sorbus-Arten/Specie
Tilia (Linde/Tiglio)
Ulmus (Ulme/Olmo)
120,00
andere Laubgehölze/altre latifoglie
140,00
Nadelbäume/Resinose
Abies (Tanne/Abete)
Cedrus (Zeder/Cedro)
190,00
Chamaecyparis (Scheinzypresse/Cipresso)
Gingko (Gingko/Gingko)
Larix (Lärche/Larice)
Picea (Fichte/Abete)
Pinus (Kiefer/Pino)
170,00
Sequoiadendron (Mammutbaum/Sequoia)
Taxodium (Sumpfzypresse/ Cipresso)
Taxus (Eibe/Tasso)
andere Nadelgehölze/ altre resinose
Tabella 2
GesundheitszustandStato fitosanitario
gutbuono
mittelmäßigmedio
schlechtcattivo
StandortPosizione
im Landschaftsplan ausgewiesene Gärten- und Parkanlagen/ Geschützte Grünanlagen
Giardini e parchi/zone di verde protetto individuati nel piano paesaggistico
10
7
3
Verkehrsflächen
aree per la viabilità
9
6
2
Baugebiete
Insediamenti
8
5
Landwirtschaftsgebiet
Verde agricolo
4
1
Tabella 3
Stammdurchmesser diametro del fusto
Koeffizient coefficiente
bis/fino a 50 cm
bis/fino a 100 cm
mehr als/più di 100 cm