(1) Elementi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale, sono:
(2) Nel vincolo paesaggistico possono essere contenute prescrizioni urbanistiche.
(3) Il vincolo paesaggistico ha efficacia a tempo indeterminato.
(4) La cartografia relativa ai vincoli esistenti, rielaborata mediante digitalizzazione, è approvata dal Presidente della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale. 2)
(5) Per l'adozione di modifiche si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del vincolo medesimo.