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a) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   

(1)  Il presente regolamento disciplina i casi in cui è possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro utilizzazione; ciò in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44/bis, comma 2, 107, comma 11, e 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

(2)  Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina degli esercizi pubblici, aventi i requisiti di cui all'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale.

(3)  Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui alla disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000.

(4)  Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non trovano applicazione agli esercizi pubblici siti in zone produttive di cui agli articoli 44 e 44/bis, comma 2, della legge urbanistica provinciale o su aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilità. In caso di spostamento di tali esercizi nei casi previsti dalla legge urbanistica provinciale, è ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo.

Art. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)

(1)  Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi è consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti.

(2)  L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi è ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale può annullare le relative concessioni edilizie.

Art. 3 (Calcolo del numero dei posti letto)   

(1)  La base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi è il numero dei posti letto dell'esercizio esistenti alla data del 1° ottobre 1997. L'unità di misura è costituita dalla superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra.

(2)  Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attività ricettiva, si fa riferimento all'ultima denuncia dei letti prima di tale data.

(3)  Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalità di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attività ricettiva limitata nonché nel caso in cui una casa per ferie o un albergo per la gioventù di cui all'articolo 6, comma 7, della disciplina sugli esercizi pubblici, viene trasformato in un esercizio di cui all'articolo 5 della medesima disciplina.

(4)  Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l'ampliamento qualitativo e quantitativo è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di referimento il 30. aprile 2003.

Art. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  

(1)  Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati.

(2)  Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali:

  1. i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nei comuni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno, alla data del 31 dicembre 2001;
  2. i comuni e le frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2001;
  3. i comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2.

(3)  Le zone turistiche fortemente sviluppate sono indicate nell'allegato B. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali quei comuni che hanno più di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e:

  1. con un rapporto letti per abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 75, oppure
  2. con un rapporto letti per abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 110, oppure
  3. con un rapporto letti per abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 350.

(4)  Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.

Art. 5 (Indici di edificazione in zone edificabili)  

(1)  Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

  1. altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite all'altezza sono incomplete, vale l'altezza dell'edificio prescritta dal piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta o raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente. Qualora ciò comporti il superamento dell'altezza prescritta dal piano urbanistico o dal piano di attuazione, deve essere osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà;
  2. superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente;
  3. distanza dal confine: la distanza indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;
  4. distanza dai fabbricati: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;
  5. distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere dai confini di zona rispettivamente dagli edifici prospicienti le distanze indicate nel piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite alla distanza dai fabbricati sono incomplete, l'ampliamento può essere effettuato osservando l'allineamento esistente. Qualora ciò comporti distanze inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico, deve essere osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti. 2)

(2)  Per gli esercizi i cui edifici sono siti nella zona edificabile e la cui area di pertinenza si estende ad un'adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile anche in deroga alla zonizzazione. Per motivi di sicurezza di traffico in caso di strade pubbliche può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.

2)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2008, n. 24.

Art. 6 (Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili)

(1)  Per gli esercizi ricettivi, per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per gli esercizi di somministrazione di bevande esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco valgono, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 11 sulla superficie lorda di piano, le prescrizioni sulle distanze e sulle altezze degli edifici stabilite nelle norme di attuazione al piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta ovvero raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente purchè sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà e in fregio a strade o piazze pubbliche l'ampliamento venga effettuato osservando l'allineamento esistente e venga osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 112 della legge urbanistica provinciale.

(2)  In caso di ampliamento quantitativo solo il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile può essere edificata, anche in deroga alla zonizzazione.

Art. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  

(1)  Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'articolo 8 ed alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda di piano dell'esercizio di cui all'allegato D. Esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 8 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 8 con otto metri quadrati.

(2)  Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese le superfici relative al settore ricettivo, agli ambienti per la ristorazione compresi la preparazione e il magazzinaggio, alle sale per conferenze, al reparto di cura, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di servizio non può superare i 160 metri quadrati di superficie utile.

(2/bis)  Fermi restando i requisiti soggettivi e le necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la somministrazione di pasti e bevande, le sale per conferenze, il reparto di cura e le piscine possono essere frequentati anche dai non alloggiati. 3)

(3)  In aggiunta alle superfici lorde di piano realizzabili ai sensi del comma 1, può essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage così calcolato può essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale.

(4)  La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo e qualitativo è rilasciata previo parere positivo da parte della Ripartizione provinciale Turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all'articolo 33 della disciplina sugli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.

3)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2012, n. 14.

Art. 8 (Indice di ampliamento)

(1)  Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda di piano ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3, secondo le seguenti modalità:

  1. in zone turistiche sviluppate:
    1. in caso di esercizi ricettivi con posti letto inferiori a 40, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, ove la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;
    2. in caso di esercizi ricettivi con posti letto da 40 a 50, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;
    3. in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento;
  2. in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto può essere sommata la cifra 5.

(2)  Per il calcolo dell'indice di ampliamento nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è possibile raddoppiare la cifra di cui al comma 1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che può essere sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3.

(3)  Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'indice di ampliamento è determinato con regolamento del comune.

Art. 9 (Zone per strutture turistiche)  

(1)  Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono, nell'ambito di un programma generale, essere previste zone per strutture turistiche. Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, possono essere previste zone per sale da ballo ai sensi dell'articolo 4 della disciplina sugli esercizi pubblici e, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico in osservanza dei commi seguenti, zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi.

(2)  Il comune competente per territorio elabora il concetto di sviluppo turistico avente i seguenti contenuti:

  1. il quadro conoscitivo essenziale dell'assetto demografico ed economico del comune, le strutture turistiche esistenti, la situazione attuale del sistema di mobilità, la compatibilità ambientale e territoriale, i specifici motivi sulla necessità di ulteriori zone per strutture turistiche;
  2. il potenziale di ampliamento delle strutture ricettive esistenti;
  3. criteri per la individuazione di zone, nelle quali già esistono esercizi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici;
  4. criteri per l'individuazione di nuove zone per strutture turistiche;
  5. il numero massimo di posti letto realizzabili nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

(3)  Presupposto per l'avvio della procedura per la modifica del piano urbanistico è l'approvazione del concetto di sviluppo turistico da parte della Giunta provinciale, la quale determina il numero massimo di posti letto realizzabile nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

(4)  Nei Piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche la densità edilizia massima viene stabilita caso per caso in base ad una adeguata valutazione; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione. Nell’individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone nelle quali già si trovano esercizi pubblici. 4)

(5)  Per esercizi pubblici esistenti di cui all’articolo 1, comma 3 possono essere previste zone per strutture turistiche – ristorazione, per consentire un adeguato sviluppo di questi esercizi, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e all’articolo 1. 5)

4)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 marzo 2010, n. 17, poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2012, n. 14, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 febbraio 2013, n. 7.
5)
L'art. 9, comma 5, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 febbraio 2013, n. 7.

Art. 10 (Edifici sottoposti a tutela storico-artistica)

(1)  Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare dai valori massimi di superficie lorda di piano di cui all'articolo 7, se a causa della struttura dell'edificio esistente per motivi di tutela non è possibile attuare lavori di ristrutturazione edilizia, necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, ed osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda di piano consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.

Art. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)

(1)  Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 3 della disciplina sugli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono essere ampliati per il miglioramento qualitativo. Il numero degli esistenti posti a sedere si ottiene dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda di piano pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

(2)  Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della disciplina degli esercizi pubblici esistenti il 1° gennaio 2000 possono essere ampliati in misura del 50 per cento della superficie lorda di piano al fine di migliorare la qualità dell'esercizio.

(3)  Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.

(4)  Nelle superfici lorde di piano calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l'alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell'alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde di piano.

(5)  Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono realizzare, nell'ambito della superficie lorda di piano massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, letti per i collaboratori nella misura di un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

(6)  Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 29, comma 6, e articolo 107, comma 11, della legge urbanistica provinciale si applica agli esercizi pubblici ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della disciplina sugli esercizi pubblici che presentano la domanda di concessione per ampliamento qualitativo dopo il 1° agosto 2007.

Art. 12 (Campeggi)

(1)  Per i campeggi esistenti il piano urbanistico determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda di piano nella misura massima di 40 metri quadrati per piazzuola.

(2)  La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati.

(3)  Fino al 10 % delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 m², devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento. 6)

6)
L'art. 12, comma 3, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 27 febbraio 2013, n. 7.

Art. 13 (Comunicazione dati)

(1)  L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica il numero complessivo dei posti letto alla data del 30 giugno ed alla data del 31 dicembre di ogni anno.

(2)  I comuni trasmettono all'Istituto provinciale di statistica continuamente le variazioni del numero complessivo dei letti su campo comunale.

Art. 14 (Norma transitoria)

(1)  La superficie lorda di piano totale degli esercizi ricettivi che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno usufruito delle possibilità di ampliamento qualitativo o quantitativo previste dalla legge urbanistica provinciale e dal decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, non può superare la superficie lorda di piano massima calcolata in base agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 15 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogati gli articoli da 30 a 41 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato D 7)

7)
L'allegato D è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2019, n. 11. Vedi anche l'art. 2, del D.P.P. 11 aprile 2019, n. 11.
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