(1) I tracciati delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono inseriti nel piano urbanistico dei Comuni interessati, oppure, nel caso in cui si trovino nel verde agricolo, sono evidenziati ai sensi dell'articolo 107, comma 14, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(2) L'inserimento o evidenziazione nel piano urbanistico è presupposto per l'esecuzione delle opere, la stipula di convenzioni tra gestori e proprietari dei terreni, nonché per l'assunzione dell'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità da parte del gestore.