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a) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 411)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

1)

Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che vogliono esercitare, nel territorio della provincia di Bolzano, in forma di lavoro autonomo o subordinato, una professione regolamentata nei settori di attività di cui all'allegato A. Esso attua la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per professione regolamentata, l'attività o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale;
  2. per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, una delle seguenti funzioni:
    1. direttore d'azienda o di filiale;
    2. institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
    3. dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda;
  3. per professione che la persona interessata intende esercitare, la professione per la quale la persona interessata è qualificata nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili;
  4. per Stato membro d'origine, lo Stato membro in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

Art. 3 (Requisiti per il riconoscimento)

(1) Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato, dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

Art. 4 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, lista I)

(1) Per le attività elencate nell'allegato A, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quello prestato per un periodo pari a:

  1. sei anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
  2. tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  3. quattro anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  4. tre anni consecutivi di lavoro autonomo, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di avere esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni;
  5. cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

(2) La lettera e) del comma 1 non si applica all'attività di parrucchiere.

Art. 5 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste II, III e IV)

(1) Per le attività elencate nell'allegato A, liste II, III e IV è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a:

  1. cinque anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
  2. tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  3. quattro anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  4. tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di avere esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni;
  5. cinque anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  6. sei anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

Art. 6 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII)

(1) Per le attività elencate nell'allegato A, liste V, VI, VII e VIII, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a:

  1. tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
  2. due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
  3. due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno tre anni;
  4. tre anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

Art. 7 (Continuità dell'attività)

(1) Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Art. 8 (Autorità competenti per il riconoscimento)

(1) In merito alle domande di riconoscimento presentate dalle persone beneficiarie decidono:

  1. il Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio per le attività di cui all'allegato A, liste I, II, V e VI, non rientranti nelle lettere b) e c);
  2. il Direttore della Ripartizione provinciale Turismo per le attività di cui all'allegato A, liste III e VII, non rientranti nella lettera c), nonché per le attività di guide accompagnatrici ed interpreti turistici di cui all'allegato A, lista VI, punto 1;
  3. il Direttore della Ripartizione provinciale Mobilità per le attività di cui all'allegato A, liste IV e VIII, nonché per le attività di trasporto su strada di passeggeri elencate nell'allegato A, lista VI, punto 1, ex 713.

Art. 9 (Procedimento di riconoscimento)

(1) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il direttore di ripartizione competente informa la persona richiedente degli eventuali documenti mancanti.

(2) Il direttore di ripartizione competente, ai fini dell'istruttoria, richiede, oltre alla certificazione della nazionalità della persona richiedente, i documenti di cui agli articoli precedenti, la cui data di rilascio non deve essere anteriore a tre mesi dalla loro data di presentazione.

(3) In caso di dubbio fondato, il direttore di ripartizione competente può richiedere una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione alle autorità che li hanno rilasciati.

(4) In caso di dubbio fondato, qualora il titolo di formazione sia stato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea per una formazione ricevuta, anche in parte, in un altro Stato membro, il direttore di ripartizione competente può verificare:

  1. se il programma di formazione per cui è stato rilasciato il titolo è formalmente certificato dall'ente che ha impartito la formazione;
  2. se il titolo di formazione è lo stesso che sarebbe stato rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la formazione, qualora essa fosse stata completata nel medesimo.

(5) Qualora per l'accesso alla professione sia prevista la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne, il direttore di ripartizione competente provvede ad adeguare la formula del giuramento o della dichiarazione conformandola allo status di cittadino dell'Unione europea.

(6) L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte della persona beneficiaria.

Art. 10 (Prova di altri requisiti)

(1) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, siano previsti requisiti di onorabilità o di moralità o di assenza di dichiarazione di fallimento o di sospensione o divieto dell'esercizio della professione per gravi mancanze professionali o condanne penali, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

(2) Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci i documenti di cui al comma 1, la persona interessata può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato membro d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne resa dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio, oppure ad un organo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza.

(3) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito della capacità finanziaria ovvero della copertura assicurativa dei danni da responsabilità professionale ai sensi della normativa provinciale o nazionale, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di attestati rilasciati da una banca o da una società di assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

(4) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito di sana costituzione fisica o psichica, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, dei documenti richiesti nello Stato membro d'origine; qualora lo Stato membro d'origine non richieda documenti del genere, la persona interessata può presentare un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato.

Art. 11 (Effetti del riconoscimento)

(1) Il riconoscimento vale su tutto il territorio della Repubblica italiana e permette alla persona beneficiaria di accedere alla professione per la quale è qualificata nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

(2) Qualora si tratti di una professione per la quale l'uso del relativo titolo professionale è regolamentato a livello provinciale o nazionale, la persona beneficiaria può utilizzare il titolo professionale e l'eventuale abbreviazione.

(3) Le persone beneficiarie del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 14, è abrogato a decorrere dal 20 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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