Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.
(1) Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.
(2) Ai fini del presente regolamento si intende: