Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) L'iscrizione provvisoria di un'agenzia per il lavoro nell'Albo provinciale avviene su richiesta dell'agenzia interessata e previa verifica dei requisiti elencati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Alla richiesta di iscrizione e di autorizzazione provvisoria è allegata una descrizione dettagliata, dalla quale risulta il possesso dei requisiti organizzativi ed economici prescritti per l'attività richiesta.
(2) Le agenzie per il lavoro iscritte nella sezione 1 sono iscritte d'ufficio anche nelle sezioni 2 e 3.
(3) L'autorizzazione provvisoria ha una validità di due anni, decorsi i quali l'agenzia interessata ha 30 giorni di tempo per richiedere il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato. La Ripartizione provinciale Lavoro verifica se l'attività svolta durante il periodo d'autorizzazione provvisoria sia stata corretta e, in caso di esito positivo della verifica, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 60 giorni.
(4) Il Direttore della Ripartizione provinciale Lavoro rilascia l'autorizzazione provvisoria e quella a tempo indeterminato.